Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 19429
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANICA LUIGI nato a AVERSA il 20/07/1981 MANICA GIUSEPPE nato a AVERSA il 19/03/1956 ZACCARIELLO ROSA nato a FRIGNANO il 14/05/1960 avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere AO M S;lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Grosseto, in sede di riesame, con ordinanza del 26 luglio 2022 ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 6 luglio 2022, eseguito sull'immobile sito in Scarlino, foglio 14, part. 626 sub 27, nei confronti di M L, M G e Z R, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 11 d. Igs 74 del 2000. 2. Ricorrono in cassazione M L, M G e Z R, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 11, d. Igs. 74 del 2000). La ricostruzione dei fatti del Tribunale del riesame non risulta condivisibile. Sull'immobile era già iscritta da anni un'ipoteca a garanzia del mutuo. Il valore dell'immobile è addirittura inferiore al residuo mutuo gravante sullo stesso. I genitori di L M (M G e Z R) che hanno acquistato l'immobile erano già garanti del finanziamento. Le parti hanno effettuato l'operazione di compravendita per garantire il pagamento del mutuo alla Banca, non per frodare il fisco. Deve valutarsi poi il tempo trascorso dalla conoscenza del debito tributario alla vendita del bene e Luigi Mancia aveva fatto ricorso anche ad un piano di rateizzazione del pagamento delle imposte, rateizzazione che avrebbe potuto essere ripresentata. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano inammissibili, perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati;peraltro articolati in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093;Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come la vendita deve essere ritenuta simulata in relazione al mancato pagamento del prezzo indicato nell'atto notarile (gli assegni non risultavano incassati);la questione del mancato pagamento del prezzo rende, inoltre, del tutto irrilevante il valore di mercato dell'immobile («Il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. - Fattispecie di vendita di una particella immobiliare a società svizzera con soci non identificabili, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sussistente il "fumus" del reato, senza motivare in ordine all'effettivo carattere simulato della predetta operazione immobiliare e alle conseguenze derivanti dalla stessa sulla capienza del patrimonio complessivo dell'indagata, rispetto alle pretese dell'Erario -»;Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 - dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 26677101). Del resto, «Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701;vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, rilevando come nessun'altra motivazione risulta per la compravendita dell'immobile in quanto i genitori avrebbero potuto pagare le rate del mutuo senza il trasferimento di proprietà (in quanto erano già garanti dell'adempimento). Del resto, la norma non richiede una finalità esclusiva: "Nel reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva" (Sez. 3 - , Sentenza n. 10763 del 12/02/2021 Ud. (dep. 19/03/2021) Rv. 281329 - 01). Sul punto i ricorsi in cassazione contengono generiche ed astratte valutazioni, di fatto, riguardanti la motivazione del provvedimento, non confrontandosi affatto con le motivazioni del Tribunale del riesame.
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