Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2018, n. 30656

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/11/2018, n. 30656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30656
Data del deposito : 27 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 5877-2017 proposto da: DI P P, rappresentato e difeso dall'Avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cre- scenzio, n. 19;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 no- vembre 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 894 del 25 settembre 2012, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha condannato Paolo Di Pie- tro, dipendente del Segretariato Generale della Presidenza della Re- pubblica, a pagare euro 477.000, oltre accessori, avendone ricono- sciuto la responsabilità per danno erariale a seguito di ammanchi presso la Tenuta della Presidenza della Repubblica di Castelporziano. 2. - Con sentenza 19 dicembre 2016, n. 1354, la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, ha respinto l'appello pro- posto dal D P, mentre ha accolto parzialmente l'appello interpo- sto dal Procuratore generale, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il D P al pagamento, in favore della Presidenza della Repubblica, della somma di euro 550.000, oltre accessori. 2.1. - Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale cen- trale d'appello della Corte dei conti - premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza 20 novembre 2013, n. 26035, hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso principale per re- golamento preventivo di giurisdizione proposto dal Segretariato Ge- nerale della Presidenza della Repubblica, sia il ricorso incidentale del D P - ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, già affermata dalla sentenza di primo grado. A tale riguardo, la Corte dei conti ha osservato che deroghe alla giurisdizione in favore di una giurisdizione domestica (o autodichia) debbono essere espressamente previste o consentite da disposizioni costituzionali, e che nella fattispecie manca una disposizione costitu- zionale che escluda, direttamente o indirettamente, l'assoggettamento dei dipendenti del Segretariato Generale della Pre- sidenza della Repubblica ai giudizi di responsabilità per danno erariale di cui conosce la Corte dei conti. Il giudice contabile d'appello ha rilevato che i giudizi di responsa- bilità per danno erariale sono diversi e distinti dall'ordinario conten- zioso sul rapporto di lavoro dei dipendenti del Segretariato Generale, ricompreso nell'autodichia della Presidenza della Repubblica ricono- sciuta dai regolamenti presidenziali n. 81/1996 e n. 89/1996. Secondo la Corte dei conti, neppure sussiste, per i giudizi di re- sponsabilità, la consuetudine costituzionale sulla base della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 129 del 1981, aveva ritenuto di escludere il tesoriere della Presidenza della Repubblica dall'obbligo di presentare il conto giudiziale. La Corte dei conti ha inoltre sottolineato che per il risarcimento del danno erariale causato dai dipendenti della Presidenza della Re- pubblica vigono i principi comuni, nel senso che le due azioni - l'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile e l'ordinaria azione civilistica di responsabilità - coesistono senza diffi- coltà, atteso che la giurisdizione civile e quella contabile sono recipro- camente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni, non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione centrale d'appello, il D P ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2017, sulla base di un motivo, con cui denuncia difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ad avviso del ricorrente, l'azione di responsabilità per danno erariale a carico dei dipendenti del Segre- tariato Generale della Presidenza della Repubblica dinanzi alla Corte dei conti non sarebbe compatibile con le autonome valutazioni, costi- tuzionalmente spettanti alla Presidenza della Repubblica. In materia, sarebbe configurabile la giurisdizione del giudice ordinario, non aven- do la Presidenza della Repubblica previsto al suo interno organi depu- tati alla cognizione delle controversie di responsabilità amministrativa e contabile dei suoi dipendenti. Secondo il ricorrente, la giurisdizione del giudice ordinario non si porrebbe in contrasto con i principi di au- tonomia della Presidenza della Repubblica, "tenuto conto che la scelta di adire tale giudice a tutela dei suoi interessi nei confronti dei dipen- denti che le hanno arrecato danno, costituisce espressione proprio del principio di autodichia: ciò a differenza dell'azione davanti alla Corte dei conti, dominata ... dall'impulso d'ufficio". Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresen- tante il pubblico ministero presso la Corte dei conti. 4. - In prossimità dell'udienza, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chie- sto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che la Corte costituzionale - decidendo, con la sentenza n. 169 del 2018, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica - ha «dichiara[to] che non spettava alla Corte dei conti ... esercitare la giurisdizione sulla re- sponsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica» ed ha «annulla[to], per l'effetto, la sen- tenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il La- zio, 25 settembre 2012, n. 894, e la sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354».
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