Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2023, n. 13781
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10988/2020 R.G. proposto da S M, elettivamente domiciliato in Bari, strada Madonna della Stella n. 12, presso lo studio dell’avv. I C (PEC: sudiolegalecusanno@pec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;
-ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 955/03/19, depositata il 19 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. Oggetto : Tributi -Invito al pagamento -Sanzione e interessi -Prescrizione - Termine. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 955/03/19 del 19/09/2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da M S nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti (di seguito CTP) n. 107/01/17, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso un invito al pagamento concernente plurime cartelle di pagamento per vari tributi erariali.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva contestato la regolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento nonché la prescrizione quinquennale dei tributi di cui alle cartelle medesime.
1.2. La CTR respingeva l’appello di M S osservando che: a) il termine di prescrizione dell’azione di riscossione scaturente dal titolo esecutivo era quello ordinario decennale, «in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione», esprimendosi in tal senso anche gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 1999 n. 112;
b) il predetto termine non era decorso tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella dell’invito al pagamento, pur considerando la sospensione dei termini di prescrizione dal 01/01/2014 al 15/06/2014. 2. M S impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
3. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER) resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal ricorrente in ragione della costituzione di nuovo difensore. Invero, la rinuncia al mandato e la contestuale nomina di nuovo difensore è intervenuta in tempi idonei a garantire il deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che ha affrontato il merito della questione controversa;
né è stata evidenziata l’impossibilità di discutere oralmente la causa in mancanza della possibilità di proporre tempestiva istanza di trattazione.
2. Con il primo motivo di ricorso M S contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 623, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di prescrizione in correlazione alla sospensione dell’attività di riscossione decorra dal 01/01/2014 al 15/06/2014, anziché dal 01/01/2014 al 15/03/2014. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di interessi e sanzioni maturate sui tributi sia di dieci anni anziché di cinque anni.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente richiamato, ai fini della prescrizione, disposizioni riguardanti il rapporto interno tra ente impositore e agente della riscossione.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi di diritto espressi dalle decisioni della Corte cost. n. 352 del 2004 e n. 280 del 2005, pronunciate in materia di decadenza dell’azione esecutiva dell’Amministrazione finanziaria.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame su di un fatto decisivo e controverso costituito dal mancato deposito in primo grado, da parte di Equitalia Nord s.p.a., non costituitasi, della documentazione concernente la regolare notificazione delle cartelle di pagamento.
3. Il quinto motivo ha carattere preliminare ed è inammissibile.
3.1. La CTR, infatti, dà conto, nella parte in fatto, della questione, posta in primo grado, concernente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’emissione dell’invito e, riportandosi alla data di notificazione delle cartelle medesime, ha rigettato implicitamente il rilievo concernente la regolare notificazione delle stesse.
3.2. Il contribuente si duole della circostanza che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che AdER, non costituitasi in primo grado, non avrebbe prodotto alcuna documentazione utile ad avvalorare la notificazione delle cartelle di pagamento.
3.3. In realtà, la questione è preclusa dall’esistenza di una doppia conforme di merito.
3.3.1. Invero, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
3.3.2. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014;
Cass. n. 24909 del 09/12/2015;
Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 22/11/2017, come si evince dalla sentenza impugnata. 3.4. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 tercod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019).
3.4.1. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto della prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (notificazione delle cartelle di pagamento) sono state esaminate sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello.
3.5. Va aggiunto, in ogni caso, che il ricorrente non chiarisce quale sia l’oggetto specifico della propria doglianza, sicché il motivo si rivela altresì generico.
3.5.1. Invero, dal contesto del ricorso si evince che l’Agente della riscossione si è costituito in grado di appello depositando le relate di notifica delle cartelle. Orbene, non si comprende se il ricorrente si dolga della decisione del primo giudice, di una produzione inammissibile in secondo grado ovvero
-ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 955/03/19, depositata il 19 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. Oggetto : Tributi -Invito al pagamento -Sanzione e interessi -Prescrizione - Termine. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 955/03/19 del 19/09/2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da M S nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti (di seguito CTP) n. 107/01/17, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso un invito al pagamento concernente plurime cartelle di pagamento per vari tributi erariali.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva contestato la regolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento nonché la prescrizione quinquennale dei tributi di cui alle cartelle medesime.
1.2. La CTR respingeva l’appello di M S osservando che: a) il termine di prescrizione dell’azione di riscossione scaturente dal titolo esecutivo era quello ordinario decennale, «in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione», esprimendosi in tal senso anche gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 1999 n. 112;
b) il predetto termine non era decorso tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella dell’invito al pagamento, pur considerando la sospensione dei termini di prescrizione dal 01/01/2014 al 15/06/2014. 2. M S impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
3. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER) resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal ricorrente in ragione della costituzione di nuovo difensore. Invero, la rinuncia al mandato e la contestuale nomina di nuovo difensore è intervenuta in tempi idonei a garantire il deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che ha affrontato il merito della questione controversa;
né è stata evidenziata l’impossibilità di discutere oralmente la causa in mancanza della possibilità di proporre tempestiva istanza di trattazione.
2. Con il primo motivo di ricorso M S contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 623, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di prescrizione in correlazione alla sospensione dell’attività di riscossione decorra dal 01/01/2014 al 15/06/2014, anziché dal 01/01/2014 al 15/03/2014. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di interessi e sanzioni maturate sui tributi sia di dieci anni anziché di cinque anni.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente richiamato, ai fini della prescrizione, disposizioni riguardanti il rapporto interno tra ente impositore e agente della riscossione.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi di diritto espressi dalle decisioni della Corte cost. n. 352 del 2004 e n. 280 del 2005, pronunciate in materia di decadenza dell’azione esecutiva dell’Amministrazione finanziaria.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame su di un fatto decisivo e controverso costituito dal mancato deposito in primo grado, da parte di Equitalia Nord s.p.a., non costituitasi, della documentazione concernente la regolare notificazione delle cartelle di pagamento.
3. Il quinto motivo ha carattere preliminare ed è inammissibile.
3.1. La CTR, infatti, dà conto, nella parte in fatto, della questione, posta in primo grado, concernente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’emissione dell’invito e, riportandosi alla data di notificazione delle cartelle medesime, ha rigettato implicitamente il rilievo concernente la regolare notificazione delle stesse.
3.2. Il contribuente si duole della circostanza che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che AdER, non costituitasi in primo grado, non avrebbe prodotto alcuna documentazione utile ad avvalorare la notificazione delle cartelle di pagamento.
3.3. In realtà, la questione è preclusa dall’esistenza di una doppia conforme di merito.
3.3.1. Invero, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
3.3.2. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014;
Cass. n. 24909 del 09/12/2015;
Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 22/11/2017, come si evince dalla sentenza impugnata. 3.4. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 tercod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019).
3.4.1. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto della prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (notificazione delle cartelle di pagamento) sono state esaminate sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello.
3.5. Va aggiunto, in ogni caso, che il ricorrente non chiarisce quale sia l’oggetto specifico della propria doglianza, sicché il motivo si rivela altresì generico.
3.5.1. Invero, dal contesto del ricorso si evince che l’Agente della riscossione si è costituito in grado di appello depositando le relate di notifica delle cartelle. Orbene, non si comprende se il ricorrente si dolga della decisione del primo giudice, di una produzione inammissibile in secondo grado ovvero
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi