Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 12794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 12794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12794
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. M S, nato a Nuoro il 15/11/1968 2. M M, nata a Nuoro il 15/11/1968 avverso la sentenza del 12/12/2019 del Tribunale di Nuoro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore della parte civile M F M, avv. M P, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
lette le richieste del difensore, avv. G P, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
RITENUTO IN FATTO • 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nuoro ha parzialmente riformato la sentenza del 20 settembre 2018 del Giudice di pace di Nuoro che aveva affermato la penale responsabilità di S M per i delitti di minaccia (capo a) e diffamazione (capo b) e di M M per il delitto di diffamazione (capo c) e li aveva condannati alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, ed alla rifusione delle spese processuali in favore della persona offesa costituitasi parte civile. Il Tribunale ha assolto S M dall'imputazione di cui al capo b) e M M da quella di cui al capo c) e ha rideterminato la misura del risarcimento del danno per il capo a), il cui pagamento è stato posto a carico del solo S M, e le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti private;
nel resto, è stata confermata la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Sebastiano e M M, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il solo ricorrente S M lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge dolendosi della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale ed in particolare della ritenuta attendibilità della persona offesa che, sulla base delle altre prove acquisite, doveva escludersi. In ogni caso l'espressione «te la faremo pagare a caro prezzo», in quanto impersonale, era inidonea ad integrare il reato di minaccia, per il quale è necessario che il male prospettato alla persona offesa dipenda dalla volontà dell'agente.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado con le quali sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. La loro assoluzione imponeva la revoca di dette statuizioni.
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