Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2007, n. 12269

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, costituito personalmente in giudizio nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, si sia munito di difensore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed abbia eletto domicilio presso di lui, la notifica della sentenza eseguita presso l'abitazione del contribuente è priva di effetti ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 cit..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2007, n. 12269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12269
Data del deposito : 25 maggio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sig. PP NO, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CARISANO Mariarosa del Foro di Voghera e dall'Avv. Vincenzo Pagano del Foro di Roma e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via della Farnesina n. 269, elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro
L'AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore e, per quanto possa occorrere, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi, dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliate in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 307/13/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 13, il 17 ottobre 2000, depositata il 27 ottobre 2000;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/04/2007 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per le resistenti, l'Avv. dello Stato Sergio Fiorentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto Notaio Accolla di Casteggio, in data 19.04.1993 il sig. AN AP acquistava un fabbricato di abitazione, composto da cinque piccoli vani al piano terra e quattro piccoli vani al piano primo, censito come segue: Foglio 4, n. 267, sub. 1 - 268 sub 1 cat. C1, cl 2, mq 88, P-T R.C.L.2.270.000.
Contestualmente all'atto, l'acquirente chiedeva le agevolazioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 1993, n.75. Con avviso di liquidazione, notificato in data 27.05.1994, l'Ufficio del Registro di Voghera revocava le agevolazioni, ritenendo che non si trattasse di immobile di abitazione in quanto censito come C/1. Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di 1^ grado di Voghera, producendo catastale comprovante l'effettiva consistenza dell'immobile, che, con denuncia di variazione catastale della destinazione da negozio ad abitazione, presentata all'UTE di Pavia in data 12.07.1994, veniva censito come segue: Foglio 4, n. 167, Via Famiglia Cignoli n. 47 p-T-1, la Commissione adita respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, precisando che, se al momento del rogito, la situazione catastale era tale da porre in dubbio l'idoneità del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi