Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/03/2023, n. 06299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/03/2023, n. 06299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06299
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11855-2022 proposto da: M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI, N.26 , presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o FRANCESCO PIZZUTO;
-ricorrente -

contro

CRIFO’ SABRINA, domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAURO AQUINO;
-controricorrente - nonché Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC MILICI GLORIA;
PALMERI ANTONINO;
-intimati - avverso la sentenza n. 82-2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata in data 01.02.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere Dott. L V;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 25.06.2010, M R conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Patti Palmeri Antonino e M G al fine di sentir accertare l’ intervenuta usucapione d ella porzione diterreno in Comune di Montagnareale, distinta in catasto al foglio 4, particella n. 1004 , e per sentir conseguentemente disporre la cancellazione del pignoramento trascritto sul bene in danno dell’intestataria formale, M G. Quest’ultimasi costituiva e resisteva alla domanda. Interveniva volontariamente in causa Crifò Sabrina, la quale si associava alle conclusioni di M G, e deduceva di essere divenuta proprietaria del terreno de quo in forza di contratto del 28.12.2011. S uccessivamente, s i costituiva in giudizio anche Palmeri Antonino, il quale esponevache nella metà degli anni ’80, unitamente all’allora moglie M G, aveva permutato la particella n. 1004 con la n. 1007, quest’ultima intestata a M R.

2. All’esito dell’istruttoria, assunte le deposizioni testimoniali, il Tribunale rigettava le domande attoree.

3. Sul gravame di M R, la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 82-2022, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, il giudice di seconde cure Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC condivideva il convincimento del Tribunale circa l’insufficienza a dare prova del possesso ad usucapionemdelle deposizioni rese dai testi addotti dall’attrice, due dei quali, peraltro, avevano riconosciuto i luoghi oggetto di causa solamente a seguito dell’esibizione di una “mappa”, irritualmente acquisita in giudizio a decadenze istruttorie maturate ;
la Corte distrettuale osservava, ancora, che l’appellante aveva del tutto omesso di prendere posizione sulle deposizioni contrarie rese da altri testimoni;
che non poteva trarsi alcuna prova della dedotta usucapione dal provvedimento di reintegra emesso all’esito di una precedente causa possessoria inter partes, ritenuto peraltro che in atti era stata prodotta, altresì, sentenza penale per invasione e danneggiamento del terreno oggetto di causa, resa in favore della parte civile M G;
che alcun elemento poteva essere desunto, inoltre, dalla costituzione di Palmeri Antonino, trattandosi di soggetto non proprietario del terreno in contestazione e, quindi, privo di ogni legittimazione a stare nel giudizio.
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