Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04784
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLIFRONI GIANCARLO nato a LOCRI il 17/08/1974 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, E P, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. P G ricorre avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta con la quale la parte, previo accertamento della violazione del principio di specialità nel relativo procedimento di estradizione, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14 aprile 2015, definitiva il 29 settembre 2015, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2004 in Reggio Calabria. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nel procedimento di cognizione era stata già dichiarata l'infondatezza della questione inerente la mancanza della condizione di procedibilità relativa alla violazione del principio di specialità per non essere stata completata - a dire del condannato - la procedura di estradizione. In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato che il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana, in data 31 marzo 2011, di estensione del mandato europeo (già concesso in precedenza) e che tale circostanza aveva perfezionato la procedura di estensione della consegna del condannato. Ai sensi dell'art. 14 della legge olandese n. 194 del 2004 (di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sul mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra i paesi membri dell'Unione europea), infatti, la consegna è ammessa nel momento in cui sia
lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, E P, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. P G ricorre avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta con la quale la parte, previo accertamento della violazione del principio di specialità nel relativo procedimento di estradizione, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14 aprile 2015, definitiva il 29 settembre 2015, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2004 in Reggio Calabria. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nel procedimento di cognizione era stata già dichiarata l'infondatezza della questione inerente la mancanza della condizione di procedibilità relativa alla violazione del principio di specialità per non essere stata completata - a dire del condannato - la procedura di estradizione. In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato che il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana, in data 31 marzo 2011, di estensione del mandato europeo (già concesso in precedenza) e che tale circostanza aveva perfezionato la procedura di estensione della consegna del condannato. Ai sensi dell'art. 14 della legge olandese n. 194 del 2004 (di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sul mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra i paesi membri dell'Unione europea), infatti, la consegna è ammessa nel momento in cui sia
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