Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2022, n. 14689
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la se_guege (Sentenza' 2o11- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1644/2015 R.G. proposto da MORANDI BORTOT SRL, rappresentato e difeso dall'Avv. TONIOLO CLAUDIO, -PEC claudio.toniolo@ordineavvocativicenza.it ) del foro di Vicenza, come da procura speciale in calce all'originario ricorso;c,-(Jvoc Lat S a - ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI Treviso - intimata E Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;intimata avverso la sentenza n. 1070/31/14, notificata il 16.10.2014, ct-xt (il 24-.0c- 20/0 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere M B Lette le conclusioni del P.G. nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1.La società ricorrente presentava istanza di rimborso per le somme versate a titolo di concessione governativa ex art. 21 della tabella allegata al d.p.r. n. 641/72, che prevede l'obbligo di corrispondere la somma di euro 12,91 per ogni singola utenza affari e per ogni mese di utenza a titolo di tassa di concessione governativa della licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. A sostegno dell'istanza deduceva che, nelle annualità 2008-2011 aveva versato l'importo di euro 12.819,63, somma, a suo avviso, non dovuta in quanto era venuto meno il presupposto impositivo previsto dalla norma. La contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Treviso il silenzio diniego opposto dall'amministrazione finanziaria la quale accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese. Proposto appello, la C.T.R. del Veneto accoglieva il gravame, riformando la prima decisione, sul principio affermato dalle S.U. della cassazione, n. 9650/2014, secondo le quali "in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013). Le parti intimate non hanno svolte difese. Il P.G. ha concluso per l'estinzione del giudizio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi