Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/08/2019, n. 20972
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 697-2017 proposto da: COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA SESTIO CALVINO
33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;
- ricorrente -
contro
ROSAMARINA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la 2019 cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e 3412 difeso dall'Avvocato MAURIZIO VILLANI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchej
contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1206/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 1206/2016, depositata il 18 maggio 2016, la CTR di Bari, sezione staccata di Foggia, - pronunciando in controversia originata da una disattesa istanza di rimborso, qual presentata dalla contribuente Rosamarina S.r.l. relativamente alla RS corrisposta per gli anni dal 2007 al 2011, - ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti dalle parti, rilevando, a fondamento del decisum, che: - andava rigettato l'appello principale proposto dal Comune di San Giovanni Rotondo, e così confermata la statuizione di prime cure, posto che l'illegittimità del regolamento comunale, con relative tariffe, adottato dall'Ente si correlava alla (indistinta) diversificazione del trattamento tariffario riservato agli esercizi alberghieri, rispetto a quello applicato per le unità ad uso abitativo, e senz'alcuna considerazione «nell'ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni»;
- destituito di fondamento rimaneva (del pari) l'appello incidentale proposto da Rosamarina S.r.l., in quanto il regime normativo della RS doveva trovare applicazione (anche) per gli anni successivi al 2009 (nella fattispecie per gli anni 2010 e 2011), e sino al 10 gennaio 2013, tenuto conto che «era sicuramente nella facoltà del legislatore legittimare l'ulteriore vigenza di tale tassa» (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, c. 7;
d.l. n. 201 del 2011, art. 14, conv. in I. n. 214 del 2011). 2. - Il Comune di San Giovanni Rotondo ricorre per cassazione articolando un solo motivo, illustrato da memoria. Rosamarina S.r.l. resiste con controricorso e spiega un motivo di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con un solo motivo, articolato in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di San Giovanni Rotondo denuncia i violazione di legge (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 61, 65, 68 e 69;
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7) quanto alla ritenuta illegittimità delle tariffe nella fattispecie applicate. Deduce, in sintesi, il ricorrente che, - così come statuito da questa Corte di legittimità con consolidato orientamento interpretativo, - l'articolazione tariffaria, in tema di RS (art. 68, cit.), legittimamente può differenziare (anche in misura notevole) il trattamento riservato agli esercizi alberghieri in ragione, quale dato notorio, di una capacità produttiva di rifiuti notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni. Soggiunge il ricorrente che, nella fattispecie, non avrebbe alcun fondamento la rilevata necessità di differenziare il trattamento tributario, disarticolando la categoria omogenea individuata (esercizio alberghiero), in ragione della destinazione riservata a specifici spazi (le camere), posto che la legittimità del prelievo tariffario deve correlarsi ai costi del servizio (discriminati in base alla loro classificazione economica). 2. - Col motivo di ricorso incidentale, - articolato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al d.l. n. 208 del 2008, art. 5, c. 1, conv. in I. n. 13 del 2009, ed all'art. 23 Cost., - Rosamarina S.r.l. ripropone le questioni normative già disattese dalla CTR deducendo, in sintesi, che relativamente agli anni 2010 e 2011 il prelievo tributario della Tarsu non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato al 10 gennaio 2010. Solleva, altresì, la controricorrente questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 14, c. 7, in relazione all'art. 23 Cost. 3. - In via preliminare vanno esaminate, e disattese, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.3.1 - Senz'altro destituita di fondamento è l'eccezione che involge il motivo di ricorso principale che, in quanto (correttamente) articolato, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., in una violazione di legge, non implica affatto, così come deduce la controricorrente, accertamenti rimessi all'esclusiva valutazione del giudice di merito;
di vero, costituendo oggetto della censura la non conformità a disciplina di legge dell'articolazione tariffaria prefigurata dal giudice di appello, non anche l'accertamento relativo ai presupposti fattuali di una siffatta articolazione. 3.2 - Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità che concerne la legitimatio ad processum del Comune di San Giovanni Rotondo, - con riferimento alla procura rilasciata dal Sindaco in difetto di autorizzazione giuntale, - occorre premettere che (del tutto) identica questione è stata espressamente disattesa dalla CTR che, al riguardo, - nel rilevare che non risultava dallo Statuto del Comune la necessità di un'autorizzazione della Giunta comunale, - ha dato applicazione a consolidati principio di diritto espressi da questa Corte, secondo i quali, nel nuovo assetto regolativo delle autonomie locali, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ove una specifica previsione statutaria non disponga diversamente, e l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevedere l'autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (v. Cass. Sez. U., 16/06/2005, n. 12868 cui adde, ex plurimis, Cass., 11/10/2016, n. 20428;
Cass., 28/03/2014, n. 7402;
Cass., 22/03/2012, n. 4556;
Cass., 21/11/2011, n. 24433). Nonostante, quindi, l'esistenza di un giudicato interno su detto presupposto processuale (art. 279, c. 2, n. 4, cod. proc. civ.), - e per quanto la controricorrente non svolga, al riguardo, alcun motivo di ricorso incidentale, appuntando la sua censura (solo) sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, - l'eccezione in esame viene svolta in termini generici e perplessi, sulla base del rilievo che difetta la «prova in atti che lo statuto comunale preveda o meno che l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente debba essere previamente autorizzato dalla Giunta comunale ovvero con determina del competente dirigente, piuttosto che conferito direttamente allo stesso Sindaco senza alcuna altra formalità»;
laddove si è pur rilevato che grava sulla parte eccipiente l'onere di provare la carenza di tale autorizzazione, producendo idonea documentazione (v. Cass., 10/06/2010, n. 13968 cui adde Cass., 15/02/2019, n. 4583;
Cass., 29/07/2016, n. 15938). Ancor prima che infondata, dunque, l'eccezione in discorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 370, c. 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 366, c. 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.). 4. - Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica va, quindi, esaminato il motivo di ricorso incidentale che, stima la Corte, è destituito di fondamento. 4.1 - La ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 istituiva (art. 49) la tariffa integrata ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la RS. Per quel che qui interessa, il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cit., disponeva la soppressione della RS (istituita dal d.lgs. n. 507 del 993, artt. 58 e ss.) «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5» (art. 49, c. 1);
e prevedeva, al citato comma 5, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare «un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale