Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2011, n. 1840
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In tema di adozione, l'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore; ne consegue che è irrilevante l'omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sé il minore, qualora non sussistano rapporti significativi tra quest'ultimo e il predetto parente.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.L. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso l'avvocato D E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOBINO ANTONELLA, FABIANI MARZIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
KH. ;Procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di torino, KK , PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TUTORE DEL MINORE - A.S. BRUSTIO GIANFCA PRESSO IL COMUNE DI NOVARA. AREA SERVIZI SOCIALI - SERVIZI EDUCATIVI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 80/2009 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 17/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. FCESCO FELICETTI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato E. D, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza dell'ottobre 2008 rigettava l'opposizione contro la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore KK , sulla base delle emergenze istruttorie relative alla pregressa situazione di vita del bambino, inidonea a un suo normale sviluppo psicofisico, nonché alla personalità e allo stato di salute della madre sig.ra R.L. .
Quest'ultima impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Torino e concludeva chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata fosse disposto l'affidamento del minore alla famiglia attualmente affidataria e la conservazione dei rapporti madre - figlio.
Deduceva varie emergenze istruttorie, relative a relazioni e dichiarazioni di medici e operatori dei servizi assistenziali sul suo rapporto con il figlio e sulle sue condizioni psichiche che avrebbero dovuto indurre il tribunale a diversa statuizione. Lamentava anche l'omessa audizione della sig.ra A..R. , parente entro il quarto grado. La Corte d'appello, con sentenza 17 novembre 2009, notificata il 3 dicembre 2009, rigettava il gravame confermando lo stato di adottabilità del minore. La sig.ra R. ricorre avverso la sentenza con atto notificato il 4 gennaio 2010 al P.G. presso la Corte d'appello di Torino, al minore rappresentato dall'avv. Petti Paola, a KH. (padre del minore) e al tutore del minore. Formula un unico motivo.
Nessun intimato si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE