Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/07/2018, n. 18765
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12116-2017 proposto da: UROPA CARRI S.R.L. P.1.07733500636, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO n.15, presso lo studio dell'avvocato A V, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato R V;- ricorrente -contro FALLIN11',NTO SANTAGATA AUTOTRASPORTI DI SII Al STRO MARIA & C. S.A.S.;- intimato - avverso la sentenza n. 1488/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOI,I, depositata il 31/03/2017;›ct32. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. R M DI VIRGILIO;Ric. 2017 n. 12116 sez. M1 - ud. 05-07-2018 -2- R.G.n.12116 del 2017 Ordinanza La Corte, Rilevata che: Con sentenza del 31/3/2017, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Europa Carri srl avverso la sentenza del Tribunale, di accoglimento della domanda di revocatoria ex art.67, primo comma, n.1 legge fall. nella formulazione applicabile, in relazione alla vendita, a mezzo di scrittura privata autenticata del 9/4/2003, trascritta al Pra il 18/2/2004, di un trattore stradale alla Europa Carri da parte della società Santagata Trasporti poi fallita, ritenendo inammissibile il motivo inteso a denunciare l'omessa motivazione sulla "scientia fraudis", la doglianza relativa all'accoglimento delle conclusioni della CTU, ed alla mancata convocazione da parte del CTU, nonché alla data di perfezionamento della compravendita. Ricorre Europa Carri con tre motivi. L'intimato non svolge difese.