Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 44855
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E P, nato a Agerola il 05/11/1962 A A, nato a Castellammare di Stabia il 19/01/1964 avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A D S;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione;lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. F A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/01/2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 17/07/2014 dal Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di E P e A A in ordine ai reati loro ascritti (artt. 44 lett. c -64,71,65,72, 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs 42/2004) perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione E P e A A, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge in ordine alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali statuizioni sono accessorie rispetto a sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs 42/2004, mentre la declaratoria di prescrizione di tali reati importa la revoca di siffatte statuizioni. Chiedono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
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