Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2022, n. 05879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2022, n. 05879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05879
Data del deposito : 21 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE MELANIE HILDEGARD nato il 30/01/1962 avverso la sentenza del 13/02/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2018 il G.I.P. del Tribunale di Pescara applicava a D S M H la pena sospesa di mesi sei e giorni quindici di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen., altresì disponendo la revoca della patente di guida. La suddetta sentenza veniva annullata con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il successivo giudizio veniva celebrato dinanzi ad altro G.I.P. del Tribunale di Pescara che, con sentenza del 13 febbraio 2020, disponeva l'applicazione nei confronti dell'imputata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi tre - corrispondente a tre mesi per ciascuno dei cinque soggetti che avevano riportato lesioni personali in occasione della verificazione del sinistro stradale -.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D S M H, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Con il primo vengono eccepiti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, oltre a violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ritiene la ricorrente che il G.I.P. sarebbe incorso in un palese errore giuridico, moltiplicando per cinque, in maniera automatica, i mesi di sospensione della patente di guida, senza offrire una puntuale distinzione giuridica della gravità delle diverse lesioni effettivamente subite da parte di ognuno dei soggetti coinvolti. La sanzione amministrativa inflitta sarebbe, poi, sproporzionata rispetto alla pena applicata alla ricorrente nel giudizio penale, tenuto conto dell'unicità della condotta illecita, da qualificarsi come concorso formale omogeneo, con conseguente applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. Si dovrebbe, altresì, considerare che l'incidente sarebbe stato determinato da un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli. Con la seconda doglianza sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, illegittima applicazione dell'art. 222 C.d.S., oltre ad incongruenza penale con riguardo all'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 198 e 210 C.d.S. A dire della Di Simone, l'effettuata applicazione della sospensione della patente di guida con mera applicazione di un calcolo algebrico, invece dei criteri previsti per il cumulo giuridico, determinerebbe un difetto di sistematicità e di organicità tra la disposizione penale dell'art. 590- bis cod. pen. ed i riflessi applicativi che ne derivano nella norma extra-penale di cui all'art. 222 C.d.S. La sanzione amministrativa dovrebbe essere contenuta in un'entità ben inferiore - e cioè non oltre quella di mesi nove, ottenuta aumentando il massimo edittale previsto dall'art. 222, primo periodo, C.d.S. fino al triplo - mentre il giudice l'avrebbe disposta senza fornire una motivazione adeguata e senza parametrarla alla reale gravità del reato.
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