Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 1252

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La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse insuscettibile di passare in giudicato l'enunciazione di puro diritto con cui il giudice del merito aveva escluso che l'inefficacia di una donazione, dichiarata ex art. 64 l. fall., impedisse l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto che ne formava oggetto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 1252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1252
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

01252 -22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FALLIMENTO AZIONE Presidente FRANCESCO A. GENOVESE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GUIDO MERCOLINO Consigliere GRATUITO Consigliere PAOLA VELLA Ud. 27/10/2021 PU Consigliere Rel. M F Cron. 1252 Consigliere PAOLO FRAULINI R.G.N. 18416/2015 SENTENZA sul ricorso 18416/2015 proposto da: C D, C A, elettivamente domiciliate in Roma, Via Cassiodoro n.1/a, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentate e difese dall'avvocato D'Alessandro Pietro, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti - -

contro

Fallimento di C D, in persona del curatore prof. avv. D G L, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n.52, presso l'avvocato B A, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
Sez. I RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 1 30 3 4 2021 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 279/2015 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N che chiede rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il fallimento di Domenico C ha convenuto in giudizio D e A C deducendo che con contratto del 30 settembre 2003 il fallito aveva donato alla prima il diritto di usufrutto per la quota pari alla metà di un appartamento sito in Pozzuoli, via Oberdan 16/b, e alla stessa D e ad Angelica il diritto di usufrutto per la quota pari alla metà di altro immobile sito in Praia a Mare, via Fratelli Cervi, 52;
l'attore ha spiegato che con precedente contratto del 2 giugno 2000 il fallito aveva venduto alla figlia D la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile di Pozzuoli, di cui si era riservato l'usufrutto, e alla figlia Angelica la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile di Praia a Mare;
ha dedotto che, con lo stesso atto del 2 giugno 2000, in forza di divisione tra le sorelle, già nude proprietarie di metà degli immobili per successione materna, era stata attribuita a D la nuda proprietà dell'immobile di Pozzuoli e ad entrambe le figlie la nuda proprietà, in parti uguali, dell'immobile sito in Praia a Mare. La curatela ha domandato al Tribunale di Napoli che fosse dichiarato Sez. 1 RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 2 inefficace, nei confronti del fallimento, a norma dell'art. 64 I. fall., il contratto di donazione del 30 settembre 2003, siccome concluso nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con condanna delle convenute alla restituzione delle quote di usufrutto loro donate, ovvero dell'equivalente monetario dei diritti parziari: il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno. Nella resistenza delle sorelle C il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, dichiarando inefficace nei confronti del fallimento l'atto di donazione predetto. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la cessione a titolo di liberalità dei diritti di usufrutto rientrasse nella disciplina di cui all'art. 64 I. fall.;
ha osservato che l'estinzione dei diritti per il verificarsi della fattispecie contemplata dall'art. 1014, n. 2, c.c. aveva determinato l'impossibilità di addivenire a una statuizione restitutoria;
ha nondimeno evidenziato che oggetto della domanda di revocatoria non era il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione di un bene che, nell'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore: in conseguenza, ha reputato potesse essere pronunciata, anche d'ufficio, pronuncia di condanna al pagamento dell'equivalente monetario delle quote di usufrutto oggetto di donazione;
a tal fine ha preso in considerazione il valore che i beni oggetto della garanzia avrebbero avuto nel momento dell'acquisto della loro disponibilità da parte del curatore. 2.- La sentenza del Tribunale partenopeo è stata impugnata da D e A C;
il gravame è stato avversato dalla curatela fallimentare, che ha proposto appello incidentale condizionato. La Corte di appello di Napoli ha pronunciato il 10 ottobre 2012 una prima sentenza, non definitiva, con cui ha anzitutto dato atto che Sez. I RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 3 il contratto di donazione oggetto di causa era divenuto inefficace, giusta l'art. 64 1. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento;
con tale decisione il giudice del gravame ha evidenziato che, proprio in ragione della accertata inefficacia di quel negozio, non si era verificata la

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