Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1090

CASS
Sentenza
9 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
9 febbraio 1999

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Massime • 2

Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 359 del 1992, spetta all'espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, di formulare una nuova proposta commisurata ai nuovi criteri, alla quale soltanto va riferito l'onere di accettazione dell'espropriato al fine di evitare la decurtazione del 40% dell'indennità, e non anche alla determinazione giudiziale o alla consulenza tecnica d'ufficio, per cui non compete al giudice attivare il meccanismo negoziale mediante invito all'espropriante a rideterminare l'indennità secondo i nuovi criteri e, successivamente, interpello dell'espropriato se intende o meno accettarla.

Nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità non si può tener conto del vincolo espropriativo ne' di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto solo dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1090
Data del deposito : 9 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SERRA RICCÒ, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato L. VILLANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO MARCONI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ON IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e sul 2 ricorso n. 02300/97 proposto da:
COMUNE DI SERRA RICCÒ, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MARCONI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 114/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/2/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Villani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Grendi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso, l'accoglimento del terzo motivo per quanto di ragione in relazione al calcolo degli interessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 luglio 1991, IE e RI CO convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, il Comune di Serra CÒ: premesso di essere proprietari di un terreno edificabile sito nel territorio del Comune convenuto e che era stata avviata la procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica, gli attori chiedevano che fossero determinate le giuste indennità di esproprio e di occupazione temporanea, facendo presente che la stima operata dall'ente espropriante era nettamente inferiore al valore reale dell'area.
Costituitosi, il Comune eccepiva, tra l'altro, l'improponibilità della domanda, non essendo stato ancora emesso il decreto di espropriazione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte adita, con sentenza non definitiva in data 6 febbraio 1995, determinava in lire 131.403.000 l'indennità di esproprio dovuta ai CO ed in lire 65.670.000 quella di occupazione legittima, con interessi legali dal 29 novembre 1988 (data iniziale dell'occupazione). Rilevato che il decreto di esproprio era intervenuto il 15 gennaio 1992 e che la relativa indennità andava determinata secondo i criteri posti dall'art. 5 bis L. n. 359/92, la Corte osservava che nessun dubbio poteva sussistere circa la vocazione edificatoria del terreno in questione, espressamente riconosciuta dal piano di fabbricazione approvato nel 1957 e non dovendosi tener conto dei vincoli preordinati alla successiva espropriazione imposti dal piano regolatore generale del 1981, ai fini della determinazione del valore di mercato: d'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio aveva posto in rilievo che il terreno era collocato in pieno centro cittadino, in prossimità di costruzioni residenziali ed in un contesto di infrastrutture ad alto livello, circostanza confermata dallo stesso ufficio tecnico comunale.
La Corte territoriale osservava, inoltre, che la valutazione effettuata dal c.t.u. meritava di essere pienamente condivisa e che l'indennità di esproprio, calcolata in lire 219.005.125, andava ridotta del 40%: tuttavia, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, affinché i proprietari potessero avvalersi della facoltà di accettare l'indennità nella misura determinata dal c.t.u. ed accolta dallo stesso giudice, senza la decurtazione di legge, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993. L'indennità di occupazione legittima, infine, doveva essere determinata con il criterio degli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, atteso che quella di esproprio era stata determinata secondo una regola riduttiva rispetto al giusto prezzo dell'immobile. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Serra CÒ ha proposto ricorso, articolato in tre motivi e notificato il 16 maggio 1995, nei confronti di RI CO in proprio e nella qualità di erede dal fratello IE, nel frattempo deceduto. La CO ha resistito con controricorso.
Con sentenza definitiva del 24 febbraio 1996, la Corte ligure, premesso che all'udienza istruttoria del 20 aprile 1995 la CO aveva dichiarato di voler beneficiare dell'esclusione della riduzione del 40% dell'indennità di esproprio e che tale dichiarazione, tenuto conto anche dell'art. 121 c.p.c., era idonea a raggiungere il risultato voluto dal Giudice delle leggi, rideterminava in lire 219.005.125 l'indennità spettante all'opponente.
Anche contro questa sentenza il Comune di Serra CÒ ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19 febbraio 1997 ed affidato a due motivi, cui la CO ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al ricorso n. 6517/95 R.G., proposto avverso la sentenza non definitiva, va riunito quello recante il n. 2300/97 R.G., proposto avverso la sentenza definitiva (e riproducente gli stessi motivi, tranne la censura relativa alla statuizione sull'indennità di occupazione legittima, esulante dalla sentenza in data 24 febbraio 1996): infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio - come quelli avverso le sentenze rese in via non definitiva ed in via definitiva in un unico processo - devono essere riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza, previsto dall'art. 335 c.p.c (per tutte, Cass. 8922/94). La controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi per mancata od irregolare produzione delle delibere di giunta municipale necessarie per la capacità del Sindaco del Comune di Serra CÒ ad agire e contraddire nel giudizio di legittimità: ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza non definitiva, perché notificato a RI CO in proprio e nella qualità di erede del fratello IE, pur non risultando che quest'ultimo fosse deceduto.
Le eccezioni sono infondate. Quanto

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