Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2018, n. 20011

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2018, n. 20011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20011
Data del deposito : 27 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 27513-2014 proposto da: T M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIANA

53, presso lo studio dell'avvocato C B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M D B, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 434/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2014 R.G.N. 772/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato A P per delega Avvocato C B e M D B;
udito l'Avvocato V PCELLI per delega Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO. Rgn.27513/2014 Fatti di causa La corte d'Appello di Firenze con sentenza n.434 del 2014 ha accolto parzialmente l'appello principale di M T, ex dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena spa avverso la sentenza del tribunale di Siena che aveva condannato la Banca a corrispondere al T , quale differenza di TRE , la quota maturata a titolo di indennità estero, escludendo il rimborso delle spese relative all'alloggio. Il T proponeva appello con riferimento all'esclusione dell'incidenza dell'indennità alloggio sia nel trattamento di fine rapporto, sia nell'indennità di anzianità maturata precedentemente sino al 31.5.1982. Con appello incidentale la Banca chiedeva rigettarsi l'intera domanda svolta dal dipendente in primo grado, sostenendo la natura risarcitoria e non retributiva anche dell'indennità estero. La Corte di merito ha respinto l'appello incidentale della Banca, rilevando che l'indennità estero era un emolumento legato alla maggiore professionalità ed al contempo ai maggiori costi e disagi personali del lavoro svolto dal T fuori dall'Italia ed ha poi ritenuto computabile detta voce anche nell'indennità di anzianità, condannando la Banca al pagamento della relativa incidenza per gli anni dal 17.10.1977 al 31.5. 1982, ammontante ad C 32527,54 , ma ha confermato la sentenza appellata in punto di esclusione della natura retributiva dell'indennità alloggio, ritenendo che il contributo erogato dalla banca costituiva un mero rimborso spese che egli era tenuto a sopportare per esigenze abitative sue e della famiglia . Avverso la sentenza ha proposto ricorso T affidato a due motivi, cui ha opposto difese MPS con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ex i art.378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il T deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2099 ,2120 c.c. , nonché dell'art.1 della L. 29.5.1982 n.297 , rilevando che il secondo comma dell'art.2120 c.c. sarebbe chiaro nel sancire che rientra nella base di computo del TFR tutto ciò che è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore, erogato non a titolo occasionale e che non costituisca un rimborso spese;
che pertanto l' alloggio di cui aveva usufruito all'estero rispondeva alla precisa esigenza della banca di avere la sua immediata e piena disponibilità e i Rgn.27513/2014 reperibilità presso le sede estera dove era stato inviato, non potendosi quindi escludersi la natura retributiva del relativo contributo alloggio, percepito nel periodo di lavoro fuori Italia, come più volte ritenuto dalla Corte di Cassazione . Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360c.1 n.5 c.p.c. per non aver motivato la corte di merito la valutazione risarcitoria dell'indennità di alloggio essendosi limitata ad una affermazione apodittica della natura non retributiva di tale voce, che veniva corrisposta continuativamente e senza documentazione alcuna. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente essendo connessi, tendendo entrambi a censurare la decisione della corte fiorentina per aver escluso la natura retributiva dell'indennità di alloggio, non meritano accoglimento, essendo il secondo anche in parte inammissibile alla luce della nuova formulazione del motivo di appello di cui al n.5 del comma 1 dell'art.360 c.p.c., a seguito della modifica introdotta dall'art.54 DL N.83/2012 , convertito in Legge n.134/2012., che richiede il solo esame da parte del giudice di merito del fatto storico risultante dal testo della sentenza o dagli atti del processo, discusso tra le parti e decisivo. , Questa corte ha più volte esaminato la natura del trattamento estero ed in particolare da ultimo ( vedi Cass. n.15217/2016) ha osservato che < Il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva>. L'accertamento della natura retributiva o meno del trattamento estero, quindi anche del singolo elemento che lo compone, è riservato al giudice di merito. Questa corte ha infatti precisato che < ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in Rgn.27513/2014 riferimento non al valore professionale della prestazione, ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia , grava sul lavoratore l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento> (Così Cass.n.23622/2010). Ed infatti la qualificazione retributiva o risarcitoria delle spese di alloggio sostenute dal lavoratore all'estero dipende da una serie di elementi collegata alla condizione del lavoratore, alle continuità e comunque alla modalità di corresponsione delle somme erogate a tale titolo, tutte circostanze che sono oggetto di indagine demandata al giudice di merito, che è sindacabile solo ove non abbia formato oggetto di esame da parte dello stesso. Nel presente caso la corte di merito ha esaminato il contributo alloggio, ritenendo che questo veniva erogato per esigenze abitative proprie del dipendente e della famiglia , non presentando quindi elementi collegabili comunque al valore ed al peso della prestazione o al maggior disagio che la diversa residenza comportava rispetto a quella abituale in ragione dell'attività lavorativa. Il ricorrente sostiene che la corte avrebbe esaminato solo il fatto dell'erogazione del contributo alloggio , senza considerare gli aspetti a suo dire decisivi per la sua qualificazione in termini retributivi , costituiti dalla continuità di tale erogazione e dall' assenza di documentazione fornita alla datrice di lavoro . Tuttavia si tratta di censura priva di specificità ;
peraltro il ricorrente non precisa dove, ossia in quale parte degli atti introduttivi delle fasi merito, erano state da lui dedotte tali circostanze di fatto, non prese in esame dalla corte fiorentina. Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, sussistendo anche i presupposti di legge per il pagamento del contributo ai sensi dell'art.13 DPR n. 115/2002 .
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