Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/2003, n. 9621

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/2003, n. 9621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9621
Data del deposito : 16 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

09 6 2 1 / 03 REPUBBLICA ITA OPOLO ITAL AO

LA COR ES PREM DI CASSAZIONE

Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE da illecito aquiliano Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1277/00 Dott. A

GNO

Presidente Dott. E L Consigliere Cron.21095 Dott. R P

LE

Consigliere Rel. Consigliere Rep. 2541 Dott. F M Ud. 19/03/03 Dott. E M Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: M R, elettivamente domiciliato in ROM VIA

VIGLIENA

2, presso lo studio dell'avvocato ALESSADRO FALCONI AMORELLI, difeso dall'avvocato DONATO ATONIO PESCA, giusta delega in atti; ricorrente contro M F, M A, elettivamente domiciliati in ROM CORSO VITTORIO EMUELE II° 252, presso lo studio dell'avvocato P N, difesi dall'avvocato G V, giusta delega in atti; 2003 controricorrenti 707 nonchè

contro

FINAMORE AGELO NQ PROCURATORE SPECIALE DI PRINCIPE MRIO, S E;

- intimati -

avverso la sentenza n. 120/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 23/02/99 e depositata il 19/04/99 (R.G. 470/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. F M; udito l'Avvocato D P; udito l'Avvocato G V; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo M F, comproprietario con il fratello A del fondo rustico denominato "Tempa di Vellot- ta" sito in Roccagloriosa, per averlo acquistato dallo zio M R, nato nel 1901, che se ne era ri- servato l'usufrutto, dopo aver accertato che sul fondo era in atto il taglio degli alberi di quercia ivi esi- stenti ad opera di tale S E, chiedeva ed otteneva dal Pretore di Vallo della Lucania, in data 30.8.1983, un decreto ex art. 700 cpc, con il quale era Lo Sdisposta la sospensione dell'estaglio. asseriva di aver comprato le piante da tale P M che a sua volta, le aveva acquistate da Ma- rotta Raffaele s figlio e procuratore nato nel 1921 generale di M R nato nel 1901. Seguiva ' atto di citazione con il quale M F con- veniva in giudizio , avanti al Tribunale di Vallo della Lucania lo S e M R senior, per ' sentirli condannare al risarcimento del danno. I conve- nuti si costituivano chiedendo il rigetto della do- 量 marda Affermavano che M senior era titolare dell'usufrutto sul fondo come da scrittura privata e , che tale diritto comportava altresì la facoltà di pro- cedere all'estaglio e alla vendita della piante. Lo in causa S а ciò autorizzato chiamava F P M per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella ipotesi di accoglimento della domanda • Principe si costituiva e chiamava in causa attorea Raffaele junior chiedendone la condanna alla M restituzione del prezzo pagato per gli alberi nonché 量 al risarcimento del danno, unitamente a M senior, in caso di accoglimento della domanda attorea. Chiedeva altresì nella ipotesi di rigetto della domanda atto- 1 rea la condanna di M F e di M An- tonio intervenuto in adesione alla domanda spiegata F dal fratello, al risarcimento del danno. M Raf- faele junior si costituiva chiedendo il rigetto delle 3 domande contro di lui proposte. Il processo veniva di- chiarato interrotto per la morte di M R ' procuratore dei due M senior e dell'avv. Mele Raffaele. Si procedeva alla riassunzione e tutte le parti si costituivano. M R junior si CO- stituiva in proprio e nella qualità di erede del padre e P M a mezzo del suo procuratore speciale F A. Il tribunale adito con sentenza 17.10.1996, acco- glieva la domanda attorea condannando M R- 'le junior P M e S E in ' solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dei germani M F ed A disponendo ' rivalsa per tale somma a carico di Principe in favore dello S e a carico di M R in fa- vore di P E . Condannava inoltre M Raffaele a risarcire il danno subito da P M. M R proponeva appello deducendo le ra- gioni già esposte in primo grado e lamentando l'erronea quantificazione dei danni ' per eccesso. Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione. M F ed A eccepivano altresì l'intervenuto giudicato interno in ordine al denegato diritto di M R senior di procedere al ta- glio degli alberi, in quanto M R j 4 aveva proposto appello in proprio e non nella qualità di erede del padre. S proponeva appello inci- dentale chiedendo rigettarsi la domanda di risarcimento danni proposta contro di lui dai germani M di- ' chiararsi la validità del contratto concluso da lui con P M e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale per danni proposta contro i germani Ma- rotta. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza 19.4.1999, rigettava i due appelli. M R propone ricorso per cassazione con due motivi di gravame variamente articolati. Resistono con controricorso i germani M F e An- F stataeffettuata l'integrazione del contrad- tonio. E' dittorio nei confronti di P M. Motivi della decisione La Corte di Appello di Salerno , dopo aver escluso l'ipotesi della formazione del giudicato interno F avendo ritenuto che l'appelloforsestato proposto da Ma- rotta Raffaele junior in propric e nella qualità di erede del padre M R senior, ha negato , in capo all'usufruttuario, la facoltà di vendere e consen- tire l'estaglio degli alberi de quibus , in osservanza dell'art. 989 CC. trattandosi di alberi di alto fusto e mancando la destinazione a produzione di legna. Ha ritenuto di conseguenza l'inefficacia dell'atto di 5 vendita delle piante stipulato tra M R ju- nior e P M , rilevando peraltro, che lo ' per difetto di stesso atto era altresì inefficace contemplatio domini Riteneva altresì l'inefficacia del contratto tra Principe e S essendo tale vendita stipulata ' a non domino, e la congruità delle somme liquidate dal primo giudice sulla base della consulenza tecnica di ufficio, della quale escludeva il rinnovo. Con il primo motivo di ricorso, variamente artico- lato, M R lamenta ± 1) violazione delle norme di cui agli artt. 1398,1399 e 2032 cc. ;
2) omis- sione e vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ;
3) violazione degli artt. 1223 e 2043 cc. Sul primo punto osserva che la legittimazione sostanziale a far valere l'inefficacia del contratto di vendita delle piante non spettava ai germani M ma unicamente a M R senior, quale titolare dell'usufrutto, il quale, peraltro, non aveva formulato alcuna contestazione ma aveva espressamente approvato l'operato del figlio ;
che, sebbene non potessero ap- plicarsi le norme degli artt. 1398 e 1399 CC. alla fattispecie in esame questa doveva ritenersi regolata dalle norme degli artt. 2028 e 2032 CC. ' ricorrendo l'ipotesi della gestione di affare altrui, la cui rati- 6 fica doveva ritenersi intervenuta ad opera di M Raffaele junior, quale procuratore del padre. Lamentava , quindi, la completa obliterazione di tale punto della controversia da parte del giudice dell'appello. La cen- sura è infondata. Quanto alla prima osservazione è suf- ficiente rilevare che i germani M hanno agito non già in difesa dei diritti dell'usufruttuario i ma a tutela del loro diritto di proprietà sugli alberi ven- duti e sottoposti al taglio , cosicché non può dubitar- si della loro legittimazione formale , ed anche sostan- ziale come si dirà in seguito, all'azione intrapre- sa. Quanto poi, alla dedotta ipotesi di gestione di ' affare altrui occorre rilevare che essa è stata in- 1 trodotta per la prima volta nel giudizio in questa sede di legittimità, cosicché è da considerarsi questione nuova e come tale, inammissibile. Con il secondo pun- censura il ricorrente osserva che to della l'affermazione della corte territoriale circa l'avvenuto taglio di piante di alto fusto si pone in contrasto con il giudicato interno ed è , inoltre Deduce che il giudice di prima istanza , immotivata. aveva dato atto che il contratto tra M R junior e P M riguardava la vendita di un bosco ceduo e che tale accertamento, non essendo stato oggetto di gravame è passato in cosa giudicata. 7 L'affermazione è destituita di fondamento. Il Tribunale ha ritenuto che il contratto tra M e Principe pur facendo riferimento ad un bosco ceduo inesistente nel fondo in questione ' abbia avuto per oggetto la vendita e il taglio delle piante di quercia, che rap- presentavano l'intero soprassuolo del fondo Deriva da . tale motivazione l'insussistenza dell'asserito giudica- to interno. Né sussiste il dedotto difetto di motiva- zione sull'oggetto del contratto avendo la corte del merito adeguatamente motivato sul punto con riferi- mento anche alle risultanze della consulenza tecnica ' attestanti l'inesistenza del bosco ceduo nel fondo in questione. Con l'ultimo punto della censura il ricor- rente deduce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuto nesso eziologico tra l'avvenuta stipula del contratto tra M e Principe e il danno lamentato dai germani resistenti. Anche in ordine a tale punto la censura non merita accoglimento. L'accertamento del nesso causale è questione di fatto e F come tale insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e nella fattispecie tale ' requisito risulta compiutamente assolto dal giudice a quo, il quale ha osservato che M R junior ha coscientemente venduto a P M beni non di sua proprietà e dei quali sapeva di non poter disporre, 8 determinando così il taglio degli alberi di quercia di proprietà dei germani M. Con la seconda censura il ricorrente ripropone nei confronti dei germani Ma- rotta le doglianze già prospettate con la prima, CO- sicché è sufficiente riportarsi a quanto già osservato in precedenza Lamenta inoltre l'erroneità della con- danna al risarcimento del danno in favore di Principe Mario osservando che il venditore di cosa altrui è obbligato solamente a rimborsare al compratore il prez- ZO della vendita e le spese legittimamente erogate in conseguenza del contratto ove non sia dimostrato che egli abbia agito con dolo o colpa. Osserva che su tale punto il giudice di appello non ha motivato. Anche ta- le doglianza si appalesa infondata. Trattasi evidente- mente di questione di merito in ordine alla quale la corte distrettuale ha Assolto all'obbligo motivazionale a suo carico con l'affermazione secondo cui il M ha scientemente venduto beni di cui non aveva la dispo- nibilità , perché appartenenti ai nudi proprietari. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione devono essere regolate come disposto dall'art. 91 cpc. P Q M La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- 9 gamento delle spese del giudizio di cassazione in favo- re di M F e M A, che liquida in euro 3100, di cui euro 3000 per onorario, oltre spe- se generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, addì 19.3.2003. Il PresidentePresidente Il Cons. est. Any quilions J M IL CACEL ERE C1 nocentPattista DEPOSITATO IN CACELLERIA 16

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