Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/10/2021, n. 28642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/10/2021, n. 28642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28642
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 11267/2020 proposto da: COMUNE DI CITTADUCALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;

- ricorrente -

contro

ERG HYDRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ed E.ON PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI

22, presso lo studio dell'avvocato M O, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti - e

contro

ACEA S.P.A., in proprio e quale mandataria di

ACEA ATO

2 S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIA ADELAIDE

8, presso lo studio dell'avvocato P T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E B L e A C;

- controricorrente -

nonché

contro

PROVINCIA DI RIETI;
- intimata - avverso la sentenza n. 227/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 9/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/9/2021 dal Consigliere A C;
lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti costituite.

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2012 l'ACEA s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di

ACEA ATO

2 s.p.a., notificava alla Provincia di Rieti, al Comune di Cittaducale e alla E.ON PRODUZIONE s.p.a. (concessionaria a valle della derivazione), un ricorso proposto dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche del Lazio, nel quale segnalava che la stessa ACEA, da un lato, e il citato Comune di Cittaducale, dall'altro, prelevavano le acque dalle sorgenti del fiume "Peschiera" mediante due diverse condotte, chiedendo l'annullamento della determina n. 246 del 29 agosto 2012, con la quale la Provincia di Rieti aveva rilasciato al suddetto Comune la concessione in aumento (pari a 60 l/sec.) della portata della preesistente concessione (in misura di 20 l/sec.), nonché l'accertamento dell'obbligo del suddetto Comune di corrispondere per intero gli oneri di sottotensione alla predetta società E.ON o ad eventuali successori od aventi causa. La ERG Hydro, in qualità di successore a titolo particolare della E.ON. PRODUZIONE, intervenuta in giudizio, deduceva anch'essa l'illegittimità della nuova concessione laddove - non considerando il pregiudizio di sottotensione connesso al maggior prelievo di 80 l/sec. di acqua potabile recato al suo impianto idroelettrico sito a valle - aveva omesso di prevedere l'indennizzo dei relativi oneri, chiedendo, cumulativamente, l'accertamento del suddetto obbligo con effetti "ex nunc". Con sentenza n. 29 del 2016 l'adito TRAP dichiarava la propria carenza di giurisdizione.

2. La ERG HYDRO s.r.l. e l'ACEA s.p.a. riassumevano separatamente il giudizio dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e in entrambi i distinti giudizi si costituivano la Provincia di Rieti e il Comune di Cittaducale. Previa riunione dei due giudizi, il TSAP, con sentenza n. 227/2019, annullava nei sensi di cui in motivazione l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, accertava l'obbligo a carico del Comune di Cittaducale di corrispondere alla ERG Hydro s.r.l. gli oneri di sottotensione per il prelievo di 80 l/sec, dalle sorgenti del fiume "Peschiera" a decorrere dall'inizio dell'aumento della derivazione. Con la citata sentenza condannava, altresì, in solido, il Comune di Cittaducale e la Provincia di Rieti al pagamento delle spese processuali. A fondamento dell'adottata decisione il TSAP rilevava, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio proposta dalle Amministrazioni resistenti in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto di riassunzione da parte di ACEA alla società E.ON (che non era stata estromessa dal processo), sul presupposto che il giudizio era stato comunque riassunto nei confronti degli altri litisconsorti necessari e, peraltro, la stessa E.ON vi si era costituita. Nel merito il TSAP riconosceva come fondata la domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento riproposta con l'atto di riassunzione, evidenziando che la stessa Provincia di Rieti (per mero errore materiale indicata come Provincia di Chieti) e il citato Comune avevano ammesso espressamente che il maggior prelievo a monte generava oneri di sottotensione a valle, donde la configurazione del presupposto della debenza del relativo indennizzo, il cui peso incombeva sul soggetto che beneficiava dell'aumento di derivazione, ovvero sul Comune di Cittaducale e non su ACEA s.p.a. . Pertanto, in applicazione degli artt. 45 e 47 del R.D. n. 1775/1933, la determina oggetto di impugnativa non poteva che essere annullata nella parte in cui con essa si era ritenuto che il maggior prelievo non andava a modificare quello già concesso alla Soc.
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