Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2014, n. 19980
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Il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.
In presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dall'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti, nella cui mancanza il presidente di sezione (o un suo delegato), che ravvisi le condizioni per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata.
L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. F M - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23654/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 384 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
GUARDUCCI GIUDITTA, GUARDUCCI CLAUDIA, GUARDUCCI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato S G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 50/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato Gianni DE BELLIS dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato dal punto di vista di essa notificante il 29 ottobre 2009, contro G Giuditta, G C e G Andrea avverso la sentenza n. 50 del 15 maggio 2009, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, rigettando l'appello principale dell'Ufficio e accogliendo quello incidentale dei contribuenti qui intimati, ha ritenuto la illegittimità dei tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascuno di essi a titolo di imposta dovuta in relazione alla maggiore plusvalenza realizzata con riguardo alla cessione di pacchetti azionari della Montecarlo Immobiliare s.p.a. alla Asterflor s.r.l., avvenuta con una scrittura privata autenticata da notaio del 5 maggio 1998. p.2. Contro l'avviso di sua pertinenza ognuno dei contribuenti proponeva separato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, che decidendo ciascun ricorso separatamente rideterminava il valore delle cessioni nella misura corrispondente a quanto accertato da una perizia di parte.
p.3. I successivi separati appelli contro le distinte decisioni venivano riuniti dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale, con l'indicata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità degli avvisi di accertamento perché l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova del pagamento di corrispettivi in misura superiore a quella indicata nell'atto.
p.4. Al ricorso principale dell'Ufficio, affidato a tre motivi, hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati, svolgendo anche ricorso incidentale, avente natura di impugnazione incidentale tardiva e concernente la statuizione di compensazione sulle spese giudiziali.
p.5. Nella pendenza del ricorso dinanzi alla Corte, con un atto intestato soltanto "contro G C" depositato il 17 ottobre 2012 - sulla premessa che la Direzione Provinciale di Prato, con nota del 20 agosto 2012, aveva comunicato che era stata depositata dal "contribuente" domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, e
che il "contribuente" aveva provveduto al versamento di tutte le somme dovute - l'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore dell'Agenzia delle Entrate, faceva istanza "affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza" dichiarasse l'estinzione del giudizio ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8. A detta istanza veniva allegata "comunicazione della regolarità
della definizione della lite" proveniente dall'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Prato dell'Agenzia delle Entrate. p.6. Il Presidente Titolare della Sezione Tributaria della Corte, con decreto n. 19017/12, emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 1, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15), depositato il 6 novembre 2012 e comunicato alle parti in data 12 novembre 2012, dichiarava estinto il processo di cassazione con compensazione delle spese. Tale decreto risulta formalmente pronunciato fra la ricorrente principale e tutti i controricorrenti e ricorrenti incidentali, ma nella motivazione fa riferimento alla premessa dell'istanza della difesa erariale riferendola al "contribuente".
p.7. Con atto depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate proponeva, ai sensi del terzo comma dell'art. 391 (nel testo sostituito dal citato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15), istanza di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, previa revoca del decreto dichiarativo dell'estinzione, adducendo che, per mero errore, era stata chiesta l'estinzione dell'intero processo, mentre, in realtà, l'attestazione di regolarità dell'espletamento del condono a seguito dell'istanza di definizione della controversia, riguardava solo uno dei tre avvisi di accertamento oggetto della controversia.
p.8. A seguito dell'istanza la Sezione Tributaria fissava l'udienza di trattazione per il 10 luglio 2013 e, all'esito del cui svolgimento, il Collegio, con ordinanza dell'8 novembre del 2013, dopo riconvocazione nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite assumendo:
a) che sussisteva, in seno alla giurisprudenza delle Sezioni semplici, un contrasto, rilevante per la possibilità di dar corso alla trattazione del ricorso, in ordine alla natura, se perentoria ovvero ordinatoria, del termine, di cui al citato terzo comma dell'art. 391 c.p.c., ed agli effetti della sua inosservanza nella
proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza a seguito dell'emissione del decreto presidenziale di cui al comma 1, della stessa norma;
b) che la vicenda - anche in considerazione del fatto che, per le fattispecie di estinzione diverse dalla rinuncia e particolarmente di c.d. condono fiscale, dell'istanza alla Corte a provvedere alla loro declaratoria la controparte di quella istante non dovrebbe essere notiziata - evidenziava una questione di massima di particolare importanza, in quanto "incidente, per quanto riguarda le controversie tributarie, sul contenzioso scaturente dall'errata dichiarazione di estinzione per intervenuto condono".
p.9. Il Primo Presidente, all'esito della rimessione, ha fissato l'odierna udienza di queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Prima di riferire ed esaminare i termini della questione e del contrasto che deve essere composto, dovendo queste Sezioni Unite decidere in primo luogo, proprio per comporlo, se la trattazione del ricorso principale e, quindi, di quello incidentale, riguardo alle questioni che propongono, possa avere luogo nonostante la pronuncia del decreto del Presidente della Sezione Tributaria ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 1, e, in particolare, in presenza di una formulazione dell'istanza ai sensi del terzo comma della stessa norma indiscutibilmente oltre il termine da esso indicato, occorre preliminarmente rilevare che l'esame della questione di ammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3, proposta dai resistenti nel loro controricorso potrà avere luogo soltanto se la questione della possibilità di trattazione dei ricorsi a seguito dell'indicata istanza sarà risolta positivamente. È palese, infatti, che, ove queste Sezioni Unite dovessero considerare preclusa quella possibilità, la decisione sui ricorsi dovrà avere luogo con la constatazione che la pronuncia del decreto ha chiuso il processo di cassazione con un esito, quello della dichiarazione di estinzione, che, dovendo essere ribadito con l'odierna decisione, precluderebbe l'esame sia della questione di ammissibilità del ricorso principale per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3, sia l'esame delle altre questioni proposte dal ricorso
principale e da quello incidentale.
Solo all'esito di un eventuale componimento del contrasto nel senso che invece non si sia consolidato alcun accertamento della fattispecie estintiva, al contrario, la prospettiva dell'esame del ricorso quanto alle questioni di cui ai motivi che propone imporrà l'esame preliminare dei profili inerenti alla sua ammissibilità. p.2. L'ordinanza della Sezione Tributaria ha rimesso il ricorso al Primo Presidente evidenziando che lo stato della giurisprudenza della Corte palesa per un verso un contrasto sul modo di intendere la natura del termine di cui all'art. 391 c.p.c., comma 3, con riferimento a tutte le fattispecie alle quali l'art. 391 c.p.c., si applica, per altro verso che la questione di quale sia tale natura presenta talune particolarità in relazione alle fattispecie di estinzione diverse dalla rinuncia e, particolarmente, con riferimento a quelle originanti da ipotesi di estinzione per c.d. condono dei procedimenti di accertamento fiscale oggetto di contenzioso in sede di legittimità, come quello in esame.
p.2.1. Con riferimento al primo aspetto l'ordinanza ha evidenziato che, sebbene enunciato in fattispecie di estinzione per rinuncia, sussiste un orientamento che ritiene che, a seguito della pronuncia del decreto del presidente, di cui all'art. 391 c.p.c., comma 1, e della sua successiva comunicazione, l'inutile decorso del termine di cui al terzo comma della stessa norma comporta l'inammissibilità di un'istanza di fissazione dell'udienza, che, se proposta, dev'essere dichiarata comunque tardiva. Il che significa che la ripresa del processo di cassazione non può aver luogo.
Tale orientamento ha trovato esplicitazione in Cass., Sez. Terza, n. 14858 del 2013, quantunque tale decisione abbia esaminato la questione con riferimento ad un caso in cui avverso un decreto presidenziale era stato proposto formalmente, secondo la qualificazione della parte, ricorso per revocazione. La decisione, dopo avere reputato inammissibile il ricorso come tale proposto, per difetto di previsione normativa della soggezione del decreto a detto rimedio, ha escluso che la doglianza proposta potesse essere qualificata come di correzione e, quindi, procedendo ad una sua qualificazione sostanziale come istanza di fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c., l'ha dichiarata tardiva in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni ivi previsto. In tal modo ha chiaramente mostrato - ancorché senza dirlo esplicitamente - di considerare quel termine stabilito a pena di decadenza dal potere di sollecitare la fissazione dell'udienza e, dunque, come un termine perentorio che, se non osservato, comporta il consolidamento del decreto come provvedimento di chiusura del processo di cassazione per estinzione.
p.