Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2016, n. 11370

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Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile "ratione temporis") rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2016, n. 11370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11370
Data del deposito : 31 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

[ 1 1370/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 21129/2015 SEZIONI UNITE CIVILI on. 1370 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. -- Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Ud. 09/02/2016 - Presidente Sezione Dott. GIOVANNI A PU Presidente Sezione Dott. AURELIO CAPPABIANCA - CI.= I. - Rel. Pres. Sezione Dott. GIOVANNI MAMMONE Presidente Sezione Dott. ROBERTA VIVALDI - Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Consigliere Dott. L MA - Consigliere Dott. B B - Consigliere Dott. M I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21129-2015 proposto da: C F, rappresentato e difeso da sé 2016 medesimo unitamente all'avvocato M P, 56 presso il cui studio in ROMA, VIA ASIAGO 9, domiciliato, per delega in calce al elettivamente ricorso;
ricorrente

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
intimato avverso la sentenza n. 81/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 11/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI : MAMMONE;
udito l'Avvocato F C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore qu Generale Dott. P P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con decisione pronunziata in data 6.06.11 e depositata il successivo 18.12.11 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano riteneva l'avv. Francesco C colpevole di due addebiti disciplinari, irrogando la sanzione della censura, per aver prodotto in giudizio e per aver allegato ad un esposto presentato allo stesso COA gli atti relativi ad una separazione giudiziale tra due coniugi da lui non difesi, nonché per aver rivolto espressioni diffamatorie nei confronti di un suo collega avvocato nella stesura di altro esposto presentato a detto COA.

2. L'avv. C proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale con sentenza in data 11.06.15 accoglieva parzialmente l'impugnazione, escludendo la prima delle incolpazioni e confermando la responsabilità per la seconda, relativa alla formulazione delle

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