Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2009, n. 563
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Il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada , ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14208/2005 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati DELFINI ANGELO, BARONI MASSIMO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA EFFECI PUBBLICITÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio legale SCAVUZZO e ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati SCAVUZZO GIUSEPPE, LUZZA MARCO, ROSSETTO EMILIANO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38589/2004 della GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 16/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previo rigetto, in via preliminare dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, nel merito per il rigetto del ricorso stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi della L. n. 689 del 1981, la Effeci Pubblicità Srl chiedeva l'annullamento di sette
determinazioni dirigenziali di rimozione di altrettanti impianti pubblicitari emesse dal Comune di Roma ai sensi dell'art. 23 C.d.S.,comma 13 quater.
Adduceva l'opponente tra l'altro l'omessa rituale notifica delle determinazioni e la circostanza che i verbali di accertamento di violazione cui i provvedimenti di rimozione facevano riferimento erano stati tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto ed erano divenuti