Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18902
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUNCHEDDU BINO nato a CAGLIARI il 27/04/1964 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunziata il 14 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di Z B - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio e omicidio tentato - di concessione della liberazione condizionale.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, lo Z ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente rappresenta che: la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la precedente ordinanza di rigetto, aveva sottolineato che, per accertare la sussistenza dell'effettivo ravvedimento del detenuto, non era necessaria la confessione del reato, ma era sufficiente la verifica della serietà di un percorso riabilitativo, che tenesse in considerazione l'attiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concreta disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime;
il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, aveva chiesto al competente ufficio di specificare l'affermazione - contenuta nel documento di sintesi dei 30 marzo 2018 - secondo la quale il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna. Evidenzia il ricorrente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con atto del 13 giugno 2022, in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che: il condannato accettava le leggi dello Stato e, pur negando il suo coinvolgimento nel reato, ne riconosceva il disvalore sociale;
aveva compreso le sofferenze patite dai familiari della vittima;
aveva dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunziata il 14 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di Z B - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio e omicidio tentato - di concessione della liberazione condizionale.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, lo Z ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente rappresenta che: la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la precedente ordinanza di rigetto, aveva sottolineato che, per accertare la sussistenza dell'effettivo ravvedimento del detenuto, non era necessaria la confessione del reato, ma era sufficiente la verifica della serietà di un percorso riabilitativo, che tenesse in considerazione l'attiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concreta disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime;
il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, aveva chiesto al competente ufficio di specificare l'affermazione - contenuta nel documento di sintesi dei 30 marzo 2018 - secondo la quale il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna. Evidenzia il ricorrente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con atto del 13 giugno 2022, in risposta alla richiesta del Tribunale di sorveglianza, aveva affermato che: il condannato accettava le leggi dello Stato e, pur negando il suo coinvolgimento nel reato, ne riconosceva il disvalore sociale;
aveva compreso le sofferenze patite dai familiari della vittima;
aveva dimostrato di aderire positivamente al percorso rieducativo e di avere adeguate
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