Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2013, n. 5385
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Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 cod. civ. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).
L'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. U F - Presidente -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26737/2010 proposto da:
BARROTTA GIACOMO ROLANDO BRRGMR49A28E3661, considerato domiciliato ex lege in ROMA presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B M con studio in 48100 RAVENNA, VIA ANTICA ZECCA 6 (GALLERIA DIAZ) giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA ROMAGNA S.P.A. 020259110403 in persona del legale rappresentante Amministratore Delegato S C, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PASTORE STOCCHI EMANUELA, DALLA ROVERE ALBAMARIA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1086/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/09/2009, R.G.N. 2401/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. R F;
udito l'Avvocato EDOARDO D'ELIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. Giacomo Rolando B ha proposto ricorso per cassazione
contro
Equitalia Romagna s.p.a., quale società incorporante Equitalia Ravenna s.p.a., già Ravenna Riscossione s.p.a. e già SO.RI.T. Ravenna s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15 settembre 2009, che ha rigettato l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato la domanda proposta il 7 aprile 2003 da esso ricorrente
contro
Pallora SO.RI.T. s.p.a. per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta da detta società il 18 dicembre 2002 per Euro 5.651,90, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ed a garanzia di un credito tributario derivante da una cartella esattoriale relativa a crediti I.N.P.S., sulla sua quota - paritaria con la moglie - di comproprietà di un immobile.
La domanda del B si era basata sull'allegazione che la quota ipotecata si riferiva ad un immobile che i due coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 167 c.c., con un atto pubblico del maggio 1996 e che come tale, non essendo essa suscettibile di esecuzione forzata, non poteva nemmeno essere ipotecata.
P.
2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Equitalia Romagna s.p.a..
p.
3. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e art. 170 c.c.". Con il secondo motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione dei legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2808 e 2810 c.c., ed agli artt. 169 e 170 c.c.". Con il terzo motivo "violazione e falsa applicazione di lege ex art.360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2808 c.c.".
I tre motivi contestano la motivazione della decisione impugnata là dove ha escluso che l'iscrizione ipotecaria cui procedette l'esattore potesse considerarsi un atto vietato dall'art. 170 c.c.. p.
1.1. Il primo motivo critica la sentenza per avere giustificato tale conclusione a motivo che l'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo, bensì soltanto atto costitutivo della garanzia patrimoniale. La critica è svolta invocando Cass. sez. un. n. 4077 del 2010, nel punto in cui ha ravvisato la ragione per affermare l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca per debiti di valore inferiore ad Euro 8.000,00 nell'essere l'iscrizione preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare.
Si sostiene che, poiché l'ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è atto finalizzato alla successiva esecuzione sul bene
ipotecato, la sua strumentalità rispetto alla successiva esecuzione giustificherebbe che la costituzione dell'ipoteca sia assoggettata allo stesso limite previsto dall'art. 170 c.c., in relazione al fondo patrimoniale per l'espropriazione forzata. D'altro canto, si argomenta, il titolo in base al quale può procedersi all'iscrizione di ipoteca è lo stesso sulla base del quale può procedersi all'esecuzione, cioè il ruolo (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 77, comma 1). p.
1.2. Il secondo motivo critica, invece, l'affermazione della sentenza impugnata che, ad ulteriore giustificazione della ritenuta sottrazione dell'iscrizione ipotecaria al regime dell'art. 170, ha addotto che essa non potrebbe essere ritenuta di per illegittima, in quanto, avendo l'ipoteca funzione di garanzia e non avendo il fondo durata illimitata, il dispiegarsi della funzione di garanzia è possibile durante la vita del fondo, restando vietata soltanto l'esecuzione. Tale affermazione della sentenza impugnata non terrebbe conto che in tal modo: a) si contraddirebbe la stessa funzione dell'ipoteca di attribuzione di un diritto di soddisfarsi sul bene nonostante l'alienazione ad un terzo, posto che i beni del fondo patrimoniale, essendo destinati a soddisfare i bisogni della famiglia non sono alienabili liberamente, bensì soltanto con l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 169 c.c.;
b) si verificherebbe un contrasto con il disposto dell'art. 2810 c.c., n. 1, che esclude l'assoggettabilità ad ipoteca dei beni incommerciabili, quali sarebbero quelli appartenenti al fondo patrimoniale in ragione di quel regime;
c) si determinerebbe un contrasto con lo stesso profilo funzionale del fondo patrimoniale, in quanto il vincolo ipotecario, pur non potendo portare all'esecuzione, si concreterebbe in "una limitazione attuale ed immediata all'amministrazione, al valore intrinseco ed alla disponibilità del bene, in costanza del fondo patrimoniale stesso frustrandone di fatto le finalità, così come tutelate dagli artt. 169 e 170 c.c.", cioè quelle tede ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che potrebbe anche giustificare un'alienazione del bene con destinazione del ricavato sempre ai bisogni della stessa. Cosa che era accaduto nel caso di specie, nel quale al momento dell'iscrizione ipotecaria il Tribunale di Ravenna, in data 27 settembre 2001, aveva già autorizzato la cessione dell'immobile per le esigenze familiari connesse all'acquisto di una casa di abitazione in Spagna, dove la famiglia B si era già trasferita per ragioni lavorative. Alienazione che l'iscrizione ipotecaria aveva di fatto impedito per la compressione del valore commerciale dell'immobile, la cui utilità si era ridotta, pur in costanza di esistenza del fondo, al solo godimento diretto o indiretto, cioè mediante la consecuzione di eventuali frutti civili.
Da queste complessive considerazioni si fa discendere che l'iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale confliggerebbe con l'impiego del bene per i bisogni della famiglia e, quindi, si pone in contrasto con gli artt. 169 e 170 c.c.. p.
1.3. Il terzo motivo critica l'affermazione finale della sentenza impugnata con cui la Corte bolognese si è così espressa: "diverso problema è quello - accennato nella sentenza impugnata - della eventuale inopponibilità della ipoteca al fondo patrimoniale durante la sua esistenza, ma tale problema è estranea alla presente controversia, posto che il B ha chiesto la cancellazione del vincolo sul presupposto della sua illegittimità in quanto atto vietato dall'art. 170 c.c., e non la declaratoria di una sua eventuale inefficacia relativa".
La critica è svolta adducendosi che, una volta condiviso l'avviso che l'ipoteca non possa produrre gli effetti normalmente supposti dall'art. 2808 c.c., non avrebbe senso ipotizzare un'inefficacia se non assoluta.
p.
2. L'esame dei tre motivi può procedere congiuntamente, in quanto essi pongono sotto distinti profili, un unico problema, quello della legittimità dell'iscrizione ipotecaria in generale su un bene conferito nel fondo patrimoniale.
Con riferimento alla fattispecie oggetto di lite, peraltro, il problema si specifica in un sottoproblema, posto che il regime dell'iscrizione ipotecaria che viene in rilievo è quello speciale dell'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 77, che ha natura di ipoteca prevista dalla legge (e, dunque, non volontaria ai sensi dell'art. 2821 c.c.), ma non è assimilabile ne' a quella c.d. legale di cui all'art. 2817 c.c., ne' a quella giudiziale di cui all'art. 2818 c.c., come recentemente è stato affermato da questa Corte, con riferimento alla problematica fallimentare. Si veda Cass.n. 3232 del 2012, secondo cui "L'iscrizione di ipoteca ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile ali1 ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., ne' è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire;
essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali" (in senso conforme Cass. n. 3397 del 2012). L'ipoteca in questione, infatti, è certamente prevista dalla legge, ma nel senso che è direttamente dalla legge che deriva la legittimazione dell'esattore all'iscrizione, la quale, però, almeno di norma, avviene sulla base di una sua scelta e con una manifestazione provvedimentale, salvo per il caso previsto dal comma secondo della norma, che, in tutte le varie versioni di essa succedutesi nel tempo (a far tempo dalla prima versione introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16) prevede una