Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2004, n. 12354
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In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso di proposizione, anteriormente al primo aprile 1996, di ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 20 del dPR 26 ottobre 1972, n. 638 - poi abrogato, con effetto dalla data predetta, dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma con l'ultrattività stabilita dall'art. 77 del medesimo d.lgs. -, come è consentito al contribuente di proseguire nella sede amministrativa, così non è impedito al medesimo, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1998 (che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 20 "nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo"), di intraprendere la via giurisdizionale. In tal caso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h, del menzionato d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), la controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRANDO BATTISTA CARLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia 190, presso lo studio dell'avv. C T, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BRANDIZZO, in persona del Sindaco in carica;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 29 maggio 2002, depositata col n. 45/14/02 il 2 luglio 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 maggio 2004 dal Cons. Dott. E P;
viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B C F, destinatario di un avviso del Comune di Brandizzo per il pagamento della t.o.s.a.p. dal 1^ giugno 1987 al 30 giugno 1989, propose ricorso amministrativo alla D.R.E. del Piemonte, che lo respinse. Il Ferrando non impugnò in via amministrativa e ricorse, il 19 gennaio 2001, alla Commissione tributaria provinciale di Torino. Questa ritenne il proprio difetto di giurisdizione in favore della a.g.o., ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.P.R. 638/1972. Il gravame del contribuente - attraverso cui si ribadiva la giurisdizione tributaria, con richiesta di rimessione degli atti al primo giudice - è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, sull'assunto che "le eccezioni sollevate dal contribuente offrono una interpretazione erronea della normativa dettata in forma specifica dagli articoli 77 del D.Lgs. 546/92 e 20 del D.P.R. 638/72;
l'impugnazione del decreto di rigetto della D.R.E. di Torino andava diretto inequivocabilmente alla stessa Amministrazione in grado superiore o all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge". Per la cassazione ricorre il Ferrando, con unico motivo, cui l'ente impositore non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 77 D.Lgs. 546/1992, 20, comma 6, D.P.R. 638/1972, 2, comma 1, lett. h), 19,
cortina 1, lett. i) D.Lgs. 546/1992, e coordinato vizio di motivazione, il contribuente censura la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, osservando che: a) il citato art. 20, comma 6, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo" (corte Cost. n. 132 del 1998, nella stessa direttiva di altre, esse pure ricordate);b) mentre la disciplina transitoria nulla dispone sulla tutela giurisdizionale attivabile dopo i ricorsi amministrativi, l'art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 546/1992 attribuisce alle commissioni tributarie la
giurisdizione in materia di tributi comunali, tra cui rientra la t.o.s.a.p..
La censura, condivisa dal P.M. nelle conclusioni scritte, è fondata, onde devesi affermare la giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione alla fattispecie in esame.
In materia di t.o.s.a.p., la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 259 del 2000, ha affermato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria di contestazione della tassa anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo e indipendentemente dal decorso dei relativi termini" in quanto la disposizione denunciata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua, e così espunta dall'ordinamento, con precedente sentenza n. 132 del 1998. Con tale ultimo intervento, reso in materia di t.a.r.s.u., il giudice delle leggi aveva già dichiarato infatti, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti
indicati nell'art. 14 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - in tal guisa adeguandosi alla propria giurisprudenza sui rapporti fra tutela amministrativa e giurisdizionale in materia tributaria: Corte Cost. 81/1998, 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993 -. Il contribuente propose il ricorso amministrativo il 30 giugno 1989, conseguendo un provvedimento di rigetto il 10 aprile 2000. Frattanto, con effetto dal 1 aprile 1996, il citato art. 20 era stato abrogato (art. 71 in relazione all'art. 80 del D.Lgs. 546/1992), tuttavia con l'ultrattività stabilita dall'art. 77 dello stesso decreto (cfr. Corte Cost. 132/1998 cit.). Ciò significa che il contribuente, come avrebbe potuto proseguire nella via amministrativa, così avrebbe potuto, in dipendenza dell'intervento del giudice delle leggi, intraprendere la via giurisdizionale. Avendo - correttamente - optato per quest'ultima, la giurisdizione è rimasta determinata con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, a mente dell'art. 5 c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio contenuto nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 546/1992. Ed in tale momento (19 gennaio 2001), per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 542/1996 - nella versione vigente
ratione temporis - la giurisdizione a conoscere delle controversie, in materia di t.o.s.a.p., spettava al giudice tributario. Dalla affermazione della giurisdizione di tale giudice discende la cassazione della sentenza impugnata - che l'ha negata -, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva già declinato la giurisdizione medesima. Il giudice del rinvio provvederà, all'esito, alla integrale liquidazione delle spese processuali.