Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14020
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del GIP del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. letti i motivi aggiunti depositati in data 06/02/2023 dal difensore avv. Valentina Rigutini.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale, subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concessa a MO NT con la sentenza emessa in data 31 gennaio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte di Appello di Genova e divenuta definitiva il 28 novembre 2019. 1.2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il NT non avesse adempiuto alla prescrizione a cui la sospensione condizionale era stata subordinata, di pagare la provvisionale liquidata alla parte civile e rimborsare le spese di costituzione della stessa, perché la pendenza di una procedura esecutiva promossa da quest'ultima, mediante il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro del NT, dimostrava l'avvenuto inadempimento. Secondo il giudice dell'esecuzione, il termine entro il quale tale adempimento doveva avvenire, non essendo stato fissato dal giudice della cognizione, era determinato dal passaggio in