Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2004, n. 7504
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Testo completo
REGISTRAZIONE DISCIPLIN 07504/ 04 AI SENSI DEL D.P.R. 21/1/1986 DA N 131 TAB. ALL. B ESENTE Oggetto MATERIA N. Procedimento disciplinare: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE magistrato SEZIONI UNITE CIVILI composta dai Magistrati: द R.G.N.26915/2003 Dott. R C Primo Presidente f.f. Dott. G O Presidente di Sezione Dott. E P Consigliere relatore Cron.44386 Rep. Dott. A E Consigliere Ud. 12.2.2004 Dott. E L Consigliere Dott. M V Consigliere Dott. F M C Consigliere Dott. U V Consigliere ConsigliereDott. M G L ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26915 R.G. 2003, proposto da TERRANOVA ANINO FILIPPO, rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti C R e in Roma, al M T B, domiciliataria viale Giulio Cesare 14;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, 1st 1 domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
intimato nonché PROCURATORE GENERALE presso la Corte Suprema di Cassazione;
avversO la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 gennaio 2003, depositata col n. 2/2003 in data 11 luglio 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2004 dal Cons. E P;
uditi gli avv.ti C, con delega, e B, per il ricorrente;
1 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di esposto di Miranda B ed Antonella F, consiglieri della prima sezione penale della Corte d'appello di Bologna, e di note del presidente della stessa Corte - indirizzata al presidente del Consiglio Superiore " della Magistratura e del procuratore generale - diretta al Ministro della giustizia -, Antonino Filippo T, magistrato con funzioni di consigliere presso quella Corte, è stato chiamato a rispondere in via disciplinare "della 2 violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver mancato ai doveri di correttezza e imparzialità e tenuto una condotta tale da pregiudicare la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere, e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie "Il esercitate." L'incolpazione è stata così articolata: dott. T, nella sua qualità di consigliere della Corte di Appello di Bologna e di componente e/o presidente di collegi formati presso la prima sezione penale, ha posto ripetutamente in essere comportamenti riprovevoli e scorretti e, in particolare: 1) ha mantenuto un atteggiamento arrogante e prevaricatore nei confronti dei colleghi con i quali di volta in volta formava il collegio, svalutandone i contributi valutativi, manifestando aperta disistima nei loro confronti ed in special modo delle colleghe donne, adoperando toni verbali accesi ed irriverenti nonché apostrofandoli con epiteti offensivi, espressi, in particolare, in due occasioni, nel corso di discussioni in camera di consiglio, nei confronti dei dott. Miranda B ed Umberto P ("siete delle minchie morte") 1 udienza in ероса non precisata antecedente e prossima al 15.3.2001 - e della dott.ssa Antonella F ("F, sei un nano mentale" e "... questo è l'atteggiamento di chi non ha mai avuto gratificazioni da un uomo... da parte di chi non ha mai 3 provato un orgasmo nella sua vita") udienza 6.6.2001 cosi mortificandone la personalità umana e professionale, ed altresì manifestando con patente gratuita ironia ed enfasi in pubblica udienza anche in fase di lettura dei -dispositivi di sentenze il proprio personale dissenso dalle decisioni assunte, suscitando per l'effetto imbarazzo e disagio tra gli avvocati, le altre parti processuali e le persone presenti ed indirettamente infrangendo la doverosa segretezza sulle discussioni in camera di consiglio (così, specificamente, nel corso dell'udienza del 15.3.2001, ma, più in generale, nei casi nei quali le decisioni venivano assunte a maggioranza, in difformità dalle sue opinioni);
2) ha adottato, nel corso delle camere di consiglio, toni alterati ed accesi, travalicanti i confini di una normale dialettica, in tal modo richiamando l'attenzione e provocando allarme e sconcerto dei soggetti partecipanti all'udienza, nonché rendendo implicitamente palese l'esistenza di forti contrasti nella valutazione dei singoli casi in esame ed altresì, correlativamente, alimentando l'esteriore impressione di processi decisionali non ispirati a criteri di serenità, equilibrio ed equidistanza dalle parti;
3) ha espresso, nel corso della discussione (svoltasi nell'ambito dell'udienza già richiamata del 15.3.2001) di un delicato processo per omicidio colposo in cui aveva proposto appello soltanto la costituita parte civile, 4 apprezzamenti discorsivi implicitamente sintomatici del causa, invitando ilproprio personale giudizio sulla difensore dell'imputato non appellante (avv. A D del Foro di Ferrara) ad interloquire sull'eventuale richiesta di condanna dell'appellante parte civile al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore del detto imputato". All'esito dell'istruttoria, il procuratore generale ha chiesto la fissazione della discussione;
e la Sezione disciplinare del C.S.M., con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsabilità dell'incolpato in ordine agli episodi contestati, irrogandogli la sanzione disciplinare della perdita dell'anzianità per mesi