Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 48299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 48299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48299
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da T G, nato a Ruvo di Puglia il 21/12/1955 e da P E, nata a Corigliano Calabro il 13/12/1969 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. S B, di fiducia avverso l'ordinanza n. 61/22 in data 06/07/2022 della Corte di appello dì Milano, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
letta la memoria difensiva in data 10/11/2022 con la quale i ricorrenti si sono riportati alle già rassegnate conclusioni insistendo per il loro accoglimento;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, P M, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da G T e da E P avverso la sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Milano che aveva condannato i sunnominati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di G T e di E P, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione ad un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto d'appello. Infatti, dalla formulazione dei medesimi, sarebbe stato possibile individuare una critica alle argomentazioni del Tribunale laddove venivano svolti richiami alle risultanze istruttorie ed / in particolarei in relazione a dichiarazioni del t S. Del tutto erroneo risulterebbe inoltre in riferimento alla presenza di questioni già esaurientemente affrontate dal giudice di primo grado.
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