Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/07/2019, n. 18318
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G.N. 7707/2017 ORDINANZA Cron. J L sul ricorso 7707-2017 proposto da: Rep. GUGLIELMI EGIDIO sia in proprio sia qualeud. 12/12/2018 amministratore e legale rappresentante di MULINO CC EGIDIO GUGLIELMI S.N.C., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO PATTARO, LUCIANA PATTARO;- ricorrenti - 2018 contro 2937 GENERALI ITALIA SPA incorporante di ALLEANZATORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali Dott.ri COLAIANNI PIERFRANCESCO e BIZIO LORENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. S G G;FATTI DI CAUSA 1 E G, in proprio e quale legale rappresentante della società Mulino E G S.n.c., ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 230/16, del 4 febbraio 2016, della Corte di Appello di Venezia che - rigettando il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 1321/07, del 2 maggio 2007, del Tribunale di Verona - ha confermato il rigetto della domanda proposta dall'odierno ricorrente volta all'accertamento dell'obbligo contrattuale, a carico della Toro Assicurazioni S.p.a. (oggi Generali Italia S.p.a.), di indennizzarlo dei danni subiti in seguito ad incendio occorso il 10 ottobre 2003, nonché alla condanna di detta società a versargli, a titolo di indennizzo, l'importo complessivo di C 464.811,21, oltre spese di demolizione, di sgombero, di perizia, senza decurtazione o riduzione proporzionale di alcun genere, più interessi, rivalutazione e maggior danno. 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver stipulato, in data 31 dicembre 2000, con la predetta società Toro, un contratto di assicurazione delle strutture del proprio mulino per il caso di incendio, contratto rinnovato fino al 31 dicembre 2003, per un valore complessivamente assicurato, in linea capitale, di C 559.535,75. Verificatosi il 10 dicembre 2003 l'incendio dei beni assicurati, che ne determinò la distruzione, l'odierno ricorrente, stimato il danno subito in C 464.811,21, ebbe a rivolgersi alla società Toro per il pagamento dell'indennizzo. Quest'ultima, per parte propria, con verbale di anticipo di indennizzo del 20 settembre 2004 (inviato dal proprio perito), riconosceva l'importo minimo indennizzabile di C 200.000,00, impegnandosi a corrispondere un anticipo, in misura del 50%, stimando, peraltro, successivamente, il danno liquidabile in complessivi C 267.095,00.Non essendo stata, però, liquidata alcuna somma, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Verona per vedere accogliere la domanda sopra meglio indicata, chiedendo, sul piano istruttorio, procedersi allo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, nonché all'assunzione di informazioni ex art 213 cod. proc. civ., dall'ISVAP, per accertare sia le tariffe minime e massime vigenti al momento del sinistro, sia quelle che la società Toro Assicurazioni era stata autorizzata ad applicare, sempre alla data del sinistro. L'esito del giudizio di primo grado consisteva nel rigetto della domanda attorea, sul presupposto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, della somma di C 278.465,00, risultante dalla perizia contrattuale di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto e depositata in corso di causa, della quale, tuttavia, il ricorrente censurava la unilaterale predisposizione e sottoscrizione da parte del terzo perito nominato dalla Corte veneziana, I S. Proposto gravame avverso la decisione del Tribunale scaligero, lo stesso veniva, tuttavia, rigettato dalla Corte lagunare. 3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il G, sulla base di sette motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - ipotizza violazione e falsa applicazione, in relazione agli artt. 1322, 1362, 1363, 1370 e 1372 cod. civ., "delle condizioni generali di contratto", oltre che violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essere stato disatteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, quanto al primo profilo, ovvero quello della violazione delle condizioni generali di contratto, il ricorrente censura il fatto che entrambi i giudici di merito abbiano attribuito rilievo alla perizia contrattuale pur in difetto del requisito della collegialità.Difatti, sarebbero state disattese sia la previsione (art. 2, comma 2) che impone l'adozione della decisione, sui punti controversi, a maggioranza, sia quelle a mente delle quali (art. 3, commi 2 e 4) i risultati delle operazioni peritali vanno raccolti in apposito verbale, con allegate stime dettagliate di ciascun perito e quindi anche del dissenziente, nonché, infine, quelle che impongono che il dissenso sia sempre attestato dagli altri periti nel verbale definitivo della perizia;in questo modo, dunque, sarebbe stata violata pure la prescrizione contrattuale secondo cui la stima e la liquidazione dei danni deve essere conforme alle disposizioni del contratto (art. 3, comma 1, lett. e). Nel caso di specie, infatti, sarebbe mancata qualunque discussione collegiale della perizia, atteso che il terzo perito nominato dall'autorità giudiziaria, il predetto I S, si limitò a mettere a disposizione - con missiva del 17 ottobre 2005 - le proprie conclusioni al perito di parte oggi ricorrente. 3.2. Il secondo motivo - pure proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - ipotizza, invece, sempre in relazione agli artt. 1322, 1362, 1363, 1370 e 1372 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto (in particolare, laddove stabilisce che i risultati delle valutazioni del collegio peritale siano vincolanti per le parti, con conseguente rinuncia delle stesse a qualsiasi impugnativa, facendo però salvo il caso di errore, violenza o violazione dei patti contrattuali), nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto operante, "tout court", la rinuncia, da parte del G, alla tutela giurisdizionale sul "quantum debeatur", disattendendo la suddetta clausola contrattuale, che esclude, invece, l'operatività della rinuncia in caso sia di errore (che il giudice di merito avrebbe potuto accertare ove avesse dato corso alla richiesta CTU), che di violazione delle pattuizioni contrattuali, qui costituita dall'essere stata disattesa la regola della collegialità della perizia. 3.3. Con il terzo motivo è dedotto - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione". In particolare, essi sarebbero costituiti: a) dal massimale di polizza, oltre che dalle spese di demolizione e di sgombero, nonché da quelle di perizia, di trasloco e dagli altri oneri aggiuntivi;b) dal perimento totale delle cose assicurate;c) dal valore allo stato d'uso dei fabbricati, pari ad C 847.800;d) dal valore allo stato d'uso dei contenuti, pari a C 428.030,00;e) dal valore complessivo delle cose assicurate, pari a C 1.275.830,00;f) dalla corresponsione dei premi annuali aggiornati pari (o superiori) al premio annuale di C 2.184,09, previsto dal contratto di assicurazione. 3.4. Il quarto motivo - formulato, congiuntamente, a norma dei nn. 3) e 4), del comma 1, dell'art. 360 cod. proc. civ. - ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 213 cod. proc. civ., in riferimento al rigetto dell'istanza di assunzione di informazioni dall'ISVAP, le cui risultanze avrebbero permesso di individuare le tariffe minime e massime dell'assicurazione contro gli incendi, nonché di quelle autorizzate in favore della società Toro, e dunque di determinare il corretto ed effettivo rapporto con il valore reale dei beni assicurati, escludendo, così, la falsa applicazione, operata invece dalla sentenza impugnata, dell'ad 1907 cod. civ., nonché la nullità della sentenza a norma degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 6, Cost.6 3.5. Il quinto motivo - al pari del precedente formulato, congiuntamente, a norma dei nn. 3) e 4), del comma 1, dell'art. 360 cod. proc. civ. - ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 6, Cost., nonché dell'art. 1907 cod. civ. in riferimento alla adeguata proporzionalità dei premi di polizza (C 2.184,09 annui, uguali o superiori al 0,16% quale percentuale massima dell'assicurazione contro gli incendi) effettivamente pagati al valore reale dei beni assicurati (complessivamente di C 1.275.830,09), oltre che violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essere stato disatteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato, anch'esso, che si sarebbe potuto accertare dando corso alla richiesta di informazioni all'ISVAP ed allo svolgimento di una CTU.
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