Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2010, n. 17119
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETA? INTERNZIONLE PASTI S.A.S. DI NICOLA FILOSA (c.f. 04654180639), gia? Societa? F.lli Filosa di Filona Ferdinando e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l?avvocato P S, rappresentata e difesa dall?avvocato M R, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI META, VIGGIANO FILIPPO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 685/2004 della CORTE D?APPELLO di NPOLI, depositata il 23/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2010 dal Consigliere Dott. F M F;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P P che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.9.2002 il Tribunale di Castellammare di Stabia, accogliendo l?opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Meta, dichiaro? improponibile il relativo ricorso ed il conseguente decreto ingiuntivo ottenuto dalla Soc. Internazionale Pasti per il pagamento della somma di L. 40.322.118, quale corrispettivo dell?appalto di forniture di pasti preconfezionati relativamente all?anno 1991/1992. Il giudice adito pervenne a tale decisione ritenendo la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria.
Detta sentenza fu impugnata dalla s.a.s. Societa? Internazionale Pasti di Nicola Filosa gia? Fratelli Filosa & C. dinanzi alla Corte d?Appello di Napoli, sostenendo la inoperativita? della clausola compromissoria dell?art. 32 del capitolato speciale di appalto del 30.7.1991 n. 105 con riferimento al contratto relativo al 1991/1992, in quanto il Comune aveva revocato il pagamento per circostanze che esulavano dal contratto, pretendendo in tal modo di recuperare importi versati in eccedenza per l?anno precedente;
erroneamente, pertanto, erano stati richiamati il capitolato speciale di appalto del 6.6.1989 n. 47 (art. 25) ed il capitolato speciale di appalto del 30.7.1991 n. 105 (art. 32), sia perche? tale clausola non era stata specificamente richiamata nel contratto 24.12.1991 (art. 10), sia perche? il capitolato non era stato sottoscritto sia, infine, sia perche? mancava la specifica approvazione separata, ex art. 1341 c.c., rispetto alle condizioni predisposte dall?altro contraente. Il Comune, resistendo al gravame, propose anche appello incidentale. La Corte d?Appello di Napoli rigettava l?appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
Avverso detta sentenza la Societa? Internazionale Pasti s.a.s. di Nicola Filosa gia? Societa? F.lli Filosa di Filosa Ferdinando e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Meta ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa