Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2011, n. 28336

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Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, nella fase non necessaria delle indagini conoscitive che il consiglio dell'ordine territoriale può svolgere prima dell'emissione del provvedimento che fissa il relativo giudizio, l'interessato non ha diritto di essere sentito, sicché la sua mancata convocazione preliminare non è atto necessario, né da tale omissione deriva alcun vizio del procedimento.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l'art. 49 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sebbene non imponga, a differenza dell'art. 244 cod. proc. civ., l'indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l'incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati.

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all'art. 50, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell'ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare - mancando qualsiasi altra norma che ne contempli l'efficacia invalidante - è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2011, n. 28336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28336
Data del deposito : 22 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

28336/ 1 1 ESENTE REGISTRAZION Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE AVVOCATI. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 17098/2011 Cron.28336 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 15/11/2011 Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Presidente Sezione PU Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE Rel. Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA Dott. PAOLO D'ALESSANDRO Consigliere Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17098-2011 proposto da: rappresentata e difesa da sè GHILLINO MANUELA, 2011 all'avvocato ACCIAI COSTANZA, medesima unitamente 842 presso il cui studio in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, è elettivamente domiciliata, per delega in calce al ricorso;
ricorrente

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati avverso la decisione n. 196/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 02/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Costanza ACCIAI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di due esposti dell'avv. Paola Raffaelli al Consiglio dell'Ordine di Aosta venivano contestati all'avv. Manuela IL due distinti capi di incolpazione. L'uno, in relazione al primo esposto in data 7.4.98, contestava all'avv. IL, nella sua veste di arbitro nominato dai coniugi TI, di aver inviato una motivata comunicazione di dissenso dalla decisione arbitrale emessa su domanda dell'impresa EM. L'altro, in relazione al secondo esposto in data 27.1.99, contestava all'avv. IL di avere accettato un ulteriore incarico di arbitro dalle stesse parti TI in una diversa controversia con l'impresa EM pur essendo collega di studio e prossima alle nozze con l'avv. Navarra difensore dei mandanti, e di averlo proseguito dopo il matrimonio avvenuto nel corso della procedura arbitrale. di Dopo il rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine di Torino in una istanza di ricusazione del Consiglio proposta dall'incolpata, il Consiglio di Aosta archiviava il procedimento relativo all'esposto del 7.4.98, e confermava la contestazione dell'addebito relativo all'esposto 27.1.99. Seguivano una ulteriore istanza di ricusazione da parte dell'avv. IL e l'astensione dei componenti del Consiglio dell'Ordine di Aosta in data 22.9.2005, cosicché il procedimento di proseguiva avanti al Consiglio dell'Ordine di Torino il quale confermava il capo/incolpazione già elevato dal Consiglio dell'Ordine di Aosta in ordine all'addebito così formulato: "per avere, nell'ambito di una richiesta di arbitrato notificata in data 9.6.98 dall'avv. Orlando Navarra, in relazione ad una controversia tra l'impresa EM Marino e i coniugi GA e PA: accettato l'incarico di arbitro di parte GA e PA nonostante fosse collega di studio e prossima alle nozze con l'avv. Orlando Navarra, difensore della stessa parte;
proseguito detto incarico di arbitro di parte nonostante l'avvenuto matrimonio col difensore delle parti che l'avevano nominata”. In data 23.2.2007 l'avv. IL presentava un'ampia memoria difensiva con documenti nella quale premetteva che le vicende relative ai procedimenti disciplinari promossi nei suoi confronti, e le istanze di ricusazione che aveva presentato nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Aosta, dovevano porsi in relazione ad una situazione conflittuale insorta tra l'Ordine e l'incolpata e il marito quali promotori della Costituzione di una locale sezione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, iniziativa(gradita al consiglio forense. Eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto n. 1578/1933, e sosteneva l'infondatezza degli addebiti contestatile e, comunque, il difetto dell'elemento psicologico nelle condotte contestate. Espletata prova testimoniale, il Consiglio dell'Ordine di Aosta affermava la responsabilità dell'incolpata e le infliggeva la sanzione della censura. Proponeva ricorso l'avv. IL e il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione in esame, depositata nel novembre 2010, confermava quanto statuito in primo grado, negando l'esistenza delle eccepire violazioni procedimentali e difensive, affermando che il corso prescrizionale era stato interrotto, rilevando la non contestazione dei fatti oggetto di addebito e la loro riconducibilità alle previsioni disciplinari anche nel testo del 1997, negando pregio alla prospettata assenza di dolo, affermando la inconsistenza del sospetto di incostituzionalità dell'art. 51 del rdl 1578 del 1933, ritenendo congrua la sanzione. Ricorre per cassazione l'avv. IL con sette motivi;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Motivi della

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