Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20151

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20151
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EG BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo : Il PG conclude che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore : E presente l'avvocato DE GREGORIO GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di: DI EG BE conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. kr

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, nel corso di procedimento penale anche a carico di altri, dichiarava ER Di IO responsabile dei seguenti reati: capo "A", reato di associazione per delinquere semplice finalizzata a commettere vari reati in materia di armi di cui alla legge n. 497 del 1974;
capo "N", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e ricevendo le armi, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco con il fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "P", reati di cui agli artt. 9 e 14, legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e l'importazione, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco al fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "Q", reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, al fine di procurarsi un profitto, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci, nella consapevolezza dell'illecita provenienza delle citate armi;
capo "T", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento, importava dal territorio austriaco diverse armi da fuoco e munizionamento;
capo "U", reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975, aggravato dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci. Il giudice di primo grado individuava il reato più grave in quello contestato al capo "U" e la relativa pena in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006;
aumentava ulteriormente quest'ultima pena, in relazione alla continuazione con gli altri dieci reati, a dodici anni di reclusione ed euro 39.000,00 di multa;
riduceva infine la pena, per la scelta del rito, a otto anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. In particolare, il giudice di primo grado basava la propria decisione: sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da AR AM IL, uno dei concorrenti;
per quanto concerne i reati di cui al capo "N", sul contenuto di un appunto sequestrato a AR AM IL e di conversazioni intercettate tra AR AM IL e NN VE, uno dei concorrenti;
per quanto concerne i reati di cui ai capi "P" e "Q", sulle conversazioni intercettate tra AR AM IL e EN CI, uno dei concorrenti, concernenti anche la presenza di ER Di IO presso un ristorante, in occasione di un incontro in cui si organizzò l'acquisto di armi;
per quanto concerne i reati di cui ai capi "T" e "U", sulle conversazioni intercettate tra ER Di IO e EN CI.

2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di ER Di IO proponeva appello.

3. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, assolveva ER Di IO dal reato di cui al capo "A" e riteneva assorbiti i reati di cui ai capi "P" e "T", limitatamente alle condotte relative alle pistole, rispettivamente nei capi "Q" e "U". Conseguentemente, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello individuava la pena base per il reato più grave di cui al capo "U" in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006 a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa;
la aumentava ulteriormente per la continuazione interna ed esterna tra reati a dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
individuava la pena finale, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, in sette anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Il giudice di appello riteneva infondate le doglianze difensive relative ad asseriti errori circa: la responsabilità penale di ER Di IO per i vari reati contestati;
l'applicazione della circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006;
il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la determinazione della pena. In particolare, il giudice di appello, ai fini della circostanza aggravante della transnazionalità, desumeva la consapevolezza in capo a ER Di IO, circa il fatto che le armi venivano acquistate in Austria, dal contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale ER Di IO, travisando il nome dell'effettivo Stato di reperimento delle armi, faceva riferimento all'Australia;
affermazione chiaramente riferibile, secondo il giudice di appello, alle trattative prodromiche all'importazione di armi dall'Austria. Per quanto concerne il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello basava la propria decisione sull'assenza di elementi positivi di valutazione;
sulla gravità delle condotte commesse;
sull'elevatissima capacità delinquenziale e sulla pericolosità sociale di ER Di IO, desunte dai suoi precedenti penali, anche in relazione a una condanna per omicidio volontario e per reati in materia di armi.

4. Avverso la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, in relazione al capo "N". In base alle doglianze difensive, il giudice di appello

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