Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2018, n. 25000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2018, n. 25000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25000
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A N nato il 19/05/1967 a BRESCIA nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 22/09/2017 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere L S;
lette le conclusioni del PG ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di N A hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 22 settembre 2017 che ha convalidato il provvedimento del questore di Brescia con il quale è stato disposto ex art. 6 legge 401/1989 il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche e l'obbligo di comparizione presso la questura di Brescia per due volte nei giorni in cui il Brescia Calcio è impegnato negli incontri casalinghi ed per una volta in occasione delle trasferte.

1.1. La difesa con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'avvenuta compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi con conseguente violazione del diritto di difesa. La difesa ha ricostruito il contenuto delle norme e l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sulla necessità di concedere il termine di 48 ore per la difesa citando diverse sentenze;
ha rilevato che nel caso de quo il DASPO è stato notificato il 21 settembre 2017 alle ore 10;
il p.m. ha richiesto la convalida il 22 settembre 2017 alle ore 8.23. Nello stesso giorno il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento. Per la difesa non è stato quindi rispettato il termine di 48 ore.

1.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il difetto di motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura, ai sensi dell'art. 13 della costituzione tenuto conto che il provvedimento incide sulla libertà personale. La difesa ha richiamato le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2004 n. 44273 e della Corte Costituzionale n. 512 del 2002, e le applicazioni di principi avvenute con le sentenze della Corte di Cassazione.
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