Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2021, n. 35665

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2021, n. 35665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35665
Data del deposito : 29 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. LI OR ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti donniciliari dal 12/06/2008 sino al 21/08/2008, quando la misura cautelare veniva revocata a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 310 cod. pen.

2. Il LI era indagato in relazione a due capi di imputazione concernenti il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen., essendo stato, in base alle intercettazioni telefoniche, ritenuto coinvolto nel circuito degli appalti "truccati". Il Tribunale, dichiarata l'inutilizzabilità del compendio intercettatorio, assolveva l'istante per insussistenza del fatto. Il pubblico ministero, appellante nei confronti del LI e di altri imputati, rinunciava al gravame in relazione alla posizione del primo, di talché la sentenza di primo grado diventava definitiva. La Corte territoriale, in sede di appello concernente gli altri imputati, annullava l'ordinanza dichiarativa della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ripristinando l'originario regime di utilizzabilità.

3. Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, in alcune conversazioni telefoniche dalle quali emergerebbero contatti del LI con persone inserite nel predetto circuito di appalti truccati.

4. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce:

4.1. Violazione degli artt. 271, 191 e 314 cod. proc. pen. Le intercettazioni di cui la Corte di appello aveva disposto la trascrizione con perizia non riguardavano il LI, essendo nei suoi confronti già intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale. Al momento in cui si è formato il giudicato permanevano gli effetti dell'ordinanza di inutilizzabilità di talché nessun uso può essere fatto delle anzidette conversazioni nei confronti dell'istante.

4.2. Vizio di motivazione nel senso della sua mancanza ovvero della sua apparenza: l'ordinanza impugnata valorizza il contenuto delle intercettazioni in un contesto argonnentativo di stampo assertivo, fondandosi sul contenuto di intercettazioni telefoniche di cui non indica i tratti identificativi.

5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria dell'Avvocatura generale pervenuta il 30/04/2020, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola

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