Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/01/2018, n. 02272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/01/2018, n. 02272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02272
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9698-2016 proposto da: BONADONNA GIUSEPPE, CANDELA ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G C;

- ricorrenti -

A DA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PORTUENSE

104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI IMMORDINO e GIUSEPPE ~ORDINO;
- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BONADONNA GIUSEPPE, CANDELA ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G C;
- controrícorrenti all'incidentale - nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, RIGGIO FRANCESCO, BONGIORNO CALOGERO;

- intimati -

sul ricorso 10121-2016 proposto da: GATTUSO GIANGIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARESCAIALLO PILSUDSKI

118, presso lo studio dell'avvocato F P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L C;

- ricorrente -

contro

Ric. 2016 n. 09698 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, BON GIORNO CALOGERO;

- intimati -

sul ricorso 11068-2016 proposto da: LO NIGRO GASPARE CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA STOPPANI

1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MANGANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 12/A/2016 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 14/01/2016. Ric. 2016 n. 09698 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto dei ricorsi;
assorbito il ricorso incidentale della Procura per il r.g. n. 9698/2016;
uditi gli avvocati Massimiliano Mangano per delega dell'avvocato Giovanni Immordino e Fabrizio Paoletti.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19 giugno 2007 a firma di Gaspare Carlo L N, Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della Regione Siciliana, venne ammesso a finanziamento per la somma di euro 7.048.433,65, con fondi della Regione a valere su una provvista di origine comunitaria, il progetto di consulenza, orientamento ed apprendistato (CO.OR.AP.) presentato dal Centro interaziendale di addestramento professionale integrato di Palermo (C.I.A.P.I.). Contestualmente, il decreto previde la costituzione di un Comitato tecnico scientifico (CTS), composto di undici persone, con il compito di assicurare la coerenza e validità dei contenuti delle attività progettuali, garantire le relative scelte metodologiche e assicurare la congruità tra gli obiettivi raggiunti e quelli prefissati dal progetto. Il CTS fu composto, tra gli altri, dal Presidente del C.I.A.P.I., che lo presiedeva, da D A, G B e R C, rappresentanti dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, nonché da G G, designato dal C.I.A.P.I. siccome già componente del Consiglio di amministrazione dell'ente. Con successivi tre decreti a firma del medesimo Direttore L N, rispettivamente del 21 maggio, 23 settembre e 27 ottobre 2008, il progetto suindicato fu ulteriormente finanziato a spese della Regione, raggiungendo la somma complessiva di euro 15.193.362,74. Ric. 2016 n. 09698 sez. SU - ud. 05-12-2017 -4- A seguito di controlli svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), emersero una serie di criticità relative alla gestione del progetto in questione, relative al reclutamento del personale assunto a tempo determinato, alle procedure di fornitura di beni e servizi, all'assegnazione delle consulenze esterne e dei contratti di lavoro a progetto e lavoro occasionale ed al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Trasmessi gli atti alla Procura regionale siciliana della Corte dei conti, il Procuratore citò a giudizio per danno erariale, tra gli altri, il Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della Regione Siciliana, Gaspare Carlo L N, e i componenti del CTS citato, ivi compresi i suindicati A, B, C e G. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 326 del 2015, dopo aver riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione, dichiarò che il credito per il quale la Procura regionale aveva agito (pari all'entità del finanziamento complessivo come sopra erogato) era in parte prescritto (per la somma di euro 8.675.694,43);
quanto alla parte non prescritta, i primi giudici dichiararono infondata l'azione di responsabilità, disponendo contestualmente l'inefficacia dei provvedimenti di sequestro conservativo nelle more disposti sui beni di proprietà dei convenuti.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Procuratore regionale e la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con sentenza del 14 gennaio 2016, in riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto tutti i convenuti responsabili di danno erariale e li ha condannati a restituire alla Regione Siciliana le seguenti somme: quanto a Gaspare Carlo L N, euro 1.063.535, quanto a D A, G B, R C e G G, la somma di euro 598.239 per ciascuno;
il Ric. 2016 n. 09698 sez. SU - ud. 05-12-2017 -5- tutto con rivalutazione, interessi ed il carico delle spese del doppio grado di giudizio. Ha premesso la Corte territoriale d'appello che l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti risultava ribadita in sede di appello dai soli appellati B e C, mentre per tutti gli altri la questione era da ritenere coperta dal giudicato implicito, non essendovi stata sul punto alcuna impugnazione. Dopo di che il giudice d'appello ha affermato, per quanto di interesse in questa sede, che la sussistenza o meno della giurisdizione doveva essere valutata in riferimento alla domanda formulata dal P.M. contabile ed al relativo petitum sostanziale. Nella specie, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, qualora il fruitore dei fondi pubblici sia un ente, «la responsabilità erariale attinge anche coloro che con l'ente abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati». In simili ipotesi, infatti, il destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, per cui il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. Nella specie, tra l'altro, il P.M. aveva agito nei confronti di soggetti ritenuti legati da rapporto di servizio con la Regione Siciliana. Né poteva assumere importanza, ai fini dell'appartenenza della giurisdizione, la circostanza che il risarcimento del danno dovesse essere chiesto, nell'assunto degli appellati, al C.I.A.P.I., perché quell'aspetto era inerente piuttosto al merito della vicenda. La sentenza d'appello ha infine aggiunto che gli organi amministrativi del C.I.A.P.I. avrebbero dovuto svolgere, nel caso in esame, un ruolo attivo e non meramente esecutivo delle determinazioni del CTS;
ragione per cui la Corte dei conti ha Ric. 2016 n. 09698 sez. SU - ud. 05-12-2017 -6- individuato, sotto il profilo del nesso di causalità, una quota di danno pari al 30 per cento di quello complessivo da porre a carico di tali organi amministrativi. A tal fine la pronuncia ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore regionale per la Regione Siciliana per le valutazioni e le decisioni di sua competenza in ordine a questo profilo.
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