Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 09965

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 09965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09965
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARISI MASSIMO nato a POGGIBONSI il 04/08/1962 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
udito Sostituto Procuratore generale, dott. ssa L O, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocato R M si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Genova ha rigettato la richiesta di revisione proposta nell'interesse di Massimo Anis' in relazione alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Siena del 19 ottobre 2010, che aveva applicato nei suoi confronti, nella qualità di sindaco e di consulente di fatto, la pena concordata con riguardo al reato di cagionamento del dissesto, attraverso false comunicazioni sociali, della I.R.P.S. Industrie riunite del Panforte di Siena s.p.a., ammessa al concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Siena omologato in data 18 luglio 2005. Ha rilevato la Corte territoriale che non era ravvisabile alcuna inconciliabilità con i fatti accertati con la sentenza del medesimo Tribunale del 10 giugno 2014, con la quale altri due componenti del collegio sindacale, erano stati assolti per insussistenza del fatto dalla medesima imputazione. In particolare, nella sentenza impugnata si osserva che, nonostante la formula assolutoria adottata ("il fatto non sussiste"), le ragioni poste a fondamento della decisione appena menzionata riguardavano il profilo psicologico, laddove il cenno al fatto che non fosse emerso il superamento delle soglie di rilevanza previste dall'art. 2621 cod. civ. non era fondato su alcuna base obiettiva, come confermato dalla circostanza che il consulente tecnico del P.M., ascoltato in sede di giudizio di revisione, aveva confermato che non era mai sorto alcun dubbio su tale superamento.
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