Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 3099
Sentenza
23 novembre 2022
Sentenza
23 novembre 2022
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
03099-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2611 Presidente - SERGIO BELTRANI Sent. n. sez. UP 23/11/2022 Relatore IGNAZIO PARDO -- R.G.N. 36877/2021 GIUSEPPE AD EN LL RA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della parte civile Sara assicurazioni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 23 marzo 2021, il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia assolveva AR CE dal reato di truffa ad assicurazione allo stesso contestato perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc.pen.; con la stessa pronuncia, il giudice di primo grado, dichiarava compensate le spese tra l'imputato e la querelante Sara Assicurazioni.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del AR lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata condanna della querelante al pagamento delle spese processuali pur a seguito di assoluzione e benchè nella condotta dell'imputato non fosse presente alcun elemento di colpa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Gli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale stabiliscono che in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante, se vi è specifica domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato; interpretando dette norme la Corte costituzionale ha escluso però qualsiasi automatismo della condanna alle spese ricollegando la suddetta condanna del querelante ad un atteggiamento colposo nella proposizione della querela. In particolare, con una prima pronuncia, la n. 180 del 21 aprile 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 cod.proc.pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc.pen., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivile a colpa dell'imputato. Con la successiva pronuncia n. 423 del 1993 la stessa Corte costituzionale ha