Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2018, n. 20469
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La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.
Sul provvedimento
Testo completo
- 2 AGO. 2018 T 20469/ 18 AULA 'A' T I R I D E T N E S E Oggetto - REPUBBLICA ITALIANA I L L O P E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O R.G.N. 11372/2017 I Z A R T S I SEZIONE LAVORO Cron. 20469 G E R E T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. S Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Ud. 05/07/2018 - - Consigliere PU Dott. LAURA CURCIO - Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Dott. MARGHERITA RI LEONE Rel. Consigliere I Dott. CARLA PONTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11372-2017 proposto da: MA RI VA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato SIMONA SABBATINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DI STASI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
2018 contro 2804 in persona del legale SANTARELLI ZI S.P.A ' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio degli avvocati ROSARIO SALONIA e MASSIMO COZZOLINO, rappresentano e difendono giusta delega in che la atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 90/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 421/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso, opponendosi all'istanza di sospensione, per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIO DI STASI;
udito l'Avvocato GIULIO GONNELLA per delega verbale Avvocati ROSARIO SALONIA e MASSIMO COZZOLINO. R.G. n. 11372/2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 90 pubblicata il 2.3.17, ha respinto il reclamo della sig.ra MA avverso la sentenza di primo grado che, all'esito della fase di opposizione, aveva confermato l'ordinanza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento intimato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto provato che la MA, inquadrata nel IV livello del c.c.n.l. applicato, avesse svolto mansioni di impiegata Sistemi di Gestione e che tale profilo professionale fosse stato correttamente indicato nella comunicazione iniziale di cui all'art. 4, comma 4, L. n. 223 del 1991, eccetto che per l'erronea collocazione nel settore Risorse Umane, anziché nel settore Tecnico. Quest'ultima imprecisione, secondo la sentenza impugnata, non aveva impedito l'esercizio effettivo del controllo sindacale atteso che la MA era l'unica risorsa a svolgere le attività indicate nella comunicazione iniziale.
3. Secondo la Corte di merito, difettavano i presupposti di abitualità e prevalenza per il riconoscimento alla lavoratrice della qualifica superiore rivendicata, di Responsabile sistemi di gestione, atteso che la stessa aveva svolto la funzione di Rappresentante della Direzione per la qualità e la sicurezza in maniera occasionale (come riferito dal teste IG subentrato alla predetta dopo il licenziamento), data l'inesistenza di cantieri attivi della società;
che parimenti saltuaria era stata la funzione di Internal Auditing, legata alle verifiche esterne aventi cadenza quasi annuale. La ricostruzione delle mansioni concretamente svolte dalla dipendente rendeva irrilevanti, secondo la Corte d'appello, le censure sul mancato rispetto della normativa Iso 9001 nella redazione dell'organigramma e il profilo di formale inquadramento in esso indicato.
4. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto come la comprovata esternalizzazione delle funzioni di Gestione Qualità e la redistribuzione, tra altri dipendenti, delle attività saltuarie già svolte dalla MA, fosse legittima e non smentisse la soppressione delle prevalenti mansioni dalla stessa svolte.
5. La Corte territoriale ha ritenuto che l'avvenuta conclusione in data 29.4.13 dell'accordo sindacale tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori AR ER, estensore 1 R.G. n. 11372/2017 precludesse una verifica in sede giudiziale della legittimità dei motivi posti a fondamento della procedura di mobilità e dei criteri di scelta adottati, in assenza di comportamenti della società atti a determinare una elusione del potere di controllo sindacale.
6. Ha, infine, valutato gli elementi addotti dall'appellante (illegittimità della procedura, assenza di dipendenti donne dopo i licenziamenti, storia lavorativa della MA) come inidonei a far presumere la discriminatorietà del licenziamento, anche in ragione dell'individuazione dei lavoratori in esubero secondo un criterio oggettivo come quello tecnico-produttivo e del licenziamento di più di metà degli occupati nell'azienda.
7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra MA, affidato a tre motivi, articolati in violazione di legge e vizio di motivazione, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, la AN Costruzioni s.p.a.. 8. La parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 398, comma 4 c.p.c. e 295 c.p.c., in ragione della pendenza di ricorso per revocazione della sentenza impugnata, sollecitando, inoltre, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione di diritto sulla necessaria sospensione del giudizio di legittimità ove "contemporaneamente penda la causa di revocazione della sentenza per errori ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ed il giudizio di legittimità verta su omessi esami ex art. 360, comma 5 o sul travisamento di fatti storici". RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso la lavoratrice ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. 2. Ha dedotto l'illegittimità del licenziamento in quanto fondato sulla comparazione della ricorrente solo con se stessa, senza confronto con tutti gli AR ER, estens 2 R.G. n. 11372/2017 altri dipendenti necessario al fine della verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra il progetto di ridimensionamento, peraltro non esplicitato, e il licenziamento e nonostante la mancata cessazione di tutte le funzioni e mansioni svolte dalla sig.ra MA.
3. La ricorrente ha individuato i seguenti fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso: comparazione della sig.ra MA solo con se stessa anziché con tutti i dipendenti, come necessario pur in presenza di accordo con le organizzazioni sindacali;
assenza di un progetto aziendale esplicitato sulla cui base verificare il rispetto dei criteri di scelta e l'esistenza di un nesso causale tra il ridimensionamento e il licenziamento;
maggiore punteggio assegnato alla MA (12,83) rispetto a quello dei colleghi LÒ (10,17) e PO (12,42), non licenziati;
travisamento del fatto storico sull'utilizzo da parte aziendale dell'unico criterio delle esigenze tecnico produttive in luogo di quelli realmente utilizzati e relativi alla anzianità di servizio, ai carichi familiari, alle esigenze tecnico, produttive e organizzative aziendali;
incoerente assegnazione di zero punti al parametro delle esigenze tecnico produttive, senza esplicitazione del motivo di tale scelta;
mancata cessazione delle funzioni assegnate e svolte unicamente dalla MA (Responsabile sistemi di gestione per la qualità e sicurezza e Internal Auditing) e distribuzione delle stesse tra due risorse non licenziate e dichiarate in esubero nella comunicazione iniziale;
carattere discriminatorio del licenziamento desumibile dalla mancata cessazione delle funzioni svolte dalla ricorrente;
omesso esame dei dati statistici che confermano il numero delle dipendenti donne, dopo il licenziamento in oggetto, come pari a zero.
4. Col secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 4, L. n. 233 del 1991, degli artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. 5. Ha