Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/10/2019, n. 42752

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/10/2019, n. 42752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42752
Data del deposito : 17 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRANDESSO WALTER nato a DOLO il 13/10/1972 avverso la sentenza del 04/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G F che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato G L insiste per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 4 giugno 2018 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato G W colpevole del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 1 lett. C e di quello di appropriazione indebita di cui al capo 2 e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ( ed assolto dai reati di cui al capo 1 lett. A e B avente ad oggetto la distrazione della cassa per euro 1.061 e dell'impianto laser Prima Industrie mod. Platino 1530, concesso in leasing da Unicredit Leasing s.p.a., ceduto alla Bellon s.r.l. il 19.9.12 ). In particolare il G è stato condannato per avere, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, eseguito, quale legale rappresentante della Sab Italia s.r.1,, in liquidazione dal 2.7.2012, nel corso del 2012/2013, pagamenti preferenziali in favore di sé stesso mentre il dissesto della società era già in atto, avendo disposto il pagamento di complessivi euro 62.000 quale proprio compenso ( in Padova il 19.11.2013);
nonché ( capo 2) per essersi appropriato dell'impianto laser Prima Industrie mod. Platino 1530, del quale aveva il possesso in virtù di contratto di leasing stipulato il 19.1.2007 con la Locat s.p.a., ora Unicredit Leasing s p.a.. Ad avviso della Corte territoriale ricorre sia l'elemento oggettivo del delitto contestato all'imputato, essendosi violata la par condicio creditorum per effetto dell'operazione di pagamento operata, posta in essere quando ormai la società versava in situazione di insolvenza, sia l'elemento soggettivo, il dolo specifico richiesto dalla norma di cui all'art. 216, comma 3, L.F. integrato, nel caso concreto, dalla sicura coscienza e volontà del predetto di soddisfare un credito proprio in danno delle ragioni di tutti gli altri creditori.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore, Avv. Antonio Lorenzo Gollin, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale allorché, errando nella valutazione delle risultanze processuali, omettendo qualsiasi riconsiderazione critica del vaglio di esse operato dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di assegnare rilievo alla oggettiva circostanza che il pagamento preferenziale era stato effettuato col danaro ricavato dalla vendita di un bene di un terzo, ovvero dello stesso impianto laser avuto in leasing dalla Locat s.p.a. di cui al capo 1 per il quale era stato assolto dalla bancarotta fraudolenta distrattiva. Nonostante si fosse trattato di somma incamerata dalla vendita di un bene non di proprietà della società e l'imputato fosse stato assolto dal reato di distrazione avente ad oggetto la condotta di vendita dell'impianto laser in quanto bene di un terzo non facente parte del patrimonio della società, la Corte, con motivazione contraddittoria ed illogica, ha affermato che, invece, la somma ricavata non potesse essere utilizzata per pagare il debito suindicato. Indi si contesta il fatto che la Corte abbia, peraltro contraddicendosi, in buona sostanza, sostenuto che anche il bene del terzo fa parte del patrimonio della società, pur essendo, appunto, di un terzo ( così argomentando anche sulla base del disposto di cui all' art. 72 quater l.f. che riconosce al curatore la facoltà di subentrare nel contratto di leasing ).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi