Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2018, n. 10516

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2018, n. 10516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10516
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFANTE GIUSEPPINA nato il 03/01/1972 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 11/09/2017 del TRIB. LIBERTA di T sentita la relazione svolta dal Consigliere A T;
lette/sentite le conclusioni del PG

SIMONE PERELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza dell'Il settembre 2017, il Tribunale della libertà di Torino, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva del GIP del Tribunale in sede in data 25 maggio 2017, ha applicato a G I la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG in ordine ai delitti di furto aggravato, consumato e tentato, e sostituzione di persona, in relazione ad indebiti prelevamenti operati sul conto corrente di Scuderi Letteria, utilizzandone indebitamente la carta bancomat e presentandosi allo sportello qualificandosi come la titolare del rapporto.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle sommarie informazioni testimoniali dell'operatore bancario e del direttore della filiale, corroborate dalle acquisizioni documentali comprovanti i prelievi e dai videogrammi estrapolati dal sistema di ripresa a circuito chiuso, che ritraevano l'indagata - riconosciuta mediante confronto con il documento di identificazione - nell'istituto di credito nelle date del 22 e del 27 febbraio, a cui si riferiscono le incolpazioni sub b) e c). Dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso, inoltre, un adeguato assetto indiziario anche in riferimento alla contestazione sub a), avendo la titolare del conto escluso di aver operato, personalmente o per mezzo di delegati, prelievi bancomat con la relativa carta, custodita nel portafogli unitamente all'annotazione del codice PIN;
ha circostanziato, ancora, i rapporti con l'indagata, ammessa alla frequentazione domestica quale colf.

1.2 Ha ritenuto, altresì, sussistenti le condizioni cautelari, ravvisando il concreto pericolo di reiterazione del reato nella disinvoltura e pervicacia con cui l'indagata ha reiteratamente realizzato le condotte, evidenziando spiccata capacità a delinquere ed assenza di scrupoli, pur a fronte dello stato di incensuratezza. Sulla scorta di tali evidenze, il Giudice a quo ha ritenuto comunque idonea a scongiurare il rischio di reiterazione del reato la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, in luogo di quella - maggiormente afflittiva - richiesta dal pubblico ministero.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'indagata, per mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento/deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione per avere il Collegio erroneamente apprezzato - e giustificato - il pericolo di reiterazione del reato, ritenuto integrato alla stregua della sola valutazione della capacità a delinquere, avendo trascurato di considerare, invece, l'estemporaneità della condotta e la sua concentrazione temporale. Elementi che, nel complessivo quadro delineato dall'incensuratezza e dalla documentata partecipazione ad un progetto lavorativo, non consentono di ritenere l'attualità del rischio di recidiva.

2.1 Con ulteriore motivo, kricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in presenza di un quadro frammentario e non personalizzante — sommarie informazioni degli operatori bancari — o, comunque, generico dichiarazioni della persona offesa - e meramente congetturale.
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