Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/07/2020, n. 14513

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/07/2020, n. 14513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14513
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22067-2018 proposto da: S M T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MERULANA

234, presso lo studio dell'avvocato C D V, rappresentata e difesa dall'avvocato M P;

- ricorrente -

contro

INPS -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati N V, C P, E C, M M;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 108/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R R. RILEVATO CHE la Corte d'appello di Ancona su appello dell'INPS in riforma ,della impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da S M T intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge n.335 del 1995. Secondo la Corte d'appello siccome la Sambenedetto non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995. Del resto anche in sede di procedimento semplificato poteva essere richiesto l'assegno di mantenimento. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S M T con due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l'INPS con controricorso. E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'ordinanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -2- 1.- Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, errata interpretazione ed applicazione della legge n.335/1995 nella parte in cui la sentenza ha affermato che il comportamento della Sambenedetto, che non ha richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento anche minimo in sede di separazione, non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995. Aggiungeva il ricorso che la Sambenedetto non aveva rifiutato il mantenimento del coniuge separato, essendo semmai questi impossibilitato a corrisponderlo avendo soltanto una pensione di circa € 900,00. Inoltre la legge non richiede che il coniuge si rivolga ai familiari prima di rivolgersi all'INPS;
né l'INPS potrebbe sindacare la scelta di rinunciare all'assegno in sede di separazione. Ciò che conta è lo stato di bisogno e/o non autosufficienza. 2.- Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, errata interpretazione ed applicazione dell'art.12 d.l. 132/2014 per avere affermato che anche in sede di procedimento semplificato potesse richiedersi l'assegno di mantenimento, mentre la legge prevede che l'accordo raggiunto in detta sede non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale. 3.- Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

4. Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con Otto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorafzioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condkioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -3- reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorren.za dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla soipensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiara.zione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effi ttivamente percepiti. Alla rmazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corffiposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassa.zione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitaRione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corriipondente ad un ter7o della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell'assegno sociale". 5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -4- riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995. 6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione. 7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mei necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -5- pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. 10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. 11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile";
ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiara:zione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiara ione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 r -6- potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. 13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistmzu delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento de/proprio stato di autosu ztiena economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuri:,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1 — Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -7- oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela. 15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla Ric. 2018 n. 22067 sez. ML - ud. 25-02-2020 -8- legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto ( Cass. n. 6570/2010, cit.) . 17.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il primo motivo di ricorso va quindi accolto;
con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi di diritto sopra formulati. 18.- Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la stessa Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 19.- Avuto riguardo all'esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
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