Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2005, n. 20359
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
L'art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma stessa. Nell'ambito di applicabilità di quest'ultima si possono inquadrare anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto.
Ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno, riconducibili all'esercente; tale nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 cod. civ., se ne ricorrono i presupposti di applicazione. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo e confermando sul punto la sentenza impugnata del giudice di merito, ha rilevato la congruità e la logicità dell'accertamento compiuto da quest'ultimo, in base al quale era stata rigettata la domanda di risarcimento di un soggetto relativa alle conseguenze di una caduta su uno spazio ghiacciato, siccome l'evento non era collegabile alla titolarità dell'esercizio di attività alberghiera con annesso spiazzo per la sosta di veicoli e, sotto il profilo del nesso eziologico, se ne era ravvisata l'insussistenza perché l'evento medesimo era dipeso dalla scelta dello stesso soggetto di avventurarsi su un tracciato ghiacciato, agevolmente individuabile con l'uso dell'ordinaria attenzione e prudenza).
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; questa responsabilità, tuttavia, incorre in un limite, che risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno. In altri termini, il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO Mario, che lo difende unitamente a se medesimo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO ON IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 537/2001 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Quarta Civile, emessa il 20/12/2000, depositata il 10/04/2001, R.G. 1284/1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/09/2005 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IC CO, con atto di citazione del 20/03/1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Venezia EO IN IG, chiedendone la condanna al risarcimento di danni. L'attore ha dichiarato che, trovandosi nel piazzale prospiciente l'albergo gestito dal convenuto ed utilizzato per la sosta dei clienti, era scivolato per insufficienza della ghiaia cosparsa per eliminare il pericolo determinato dallo strato nevoso che ricopriva il piazzale, procurandosi lesioni personali.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha eccepito che l'attività alberghiera non si poteva inquadrare tra quelle considerate pericolose.
2. Il tribunale, premesso che la responsabilità del IG non era quella per esercizio di attività pericolosa, ma per custodia di cose, ha condannato il IG a pagare all'attore della somma di oltre 21 milioni a titolo di risarcimento danni.
3. La decisione stata impugnata in via principale dal CO ed in via incidentale dal IG.
Il primo ha dedotto l'erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., sostenendo che la fattispecie doveva essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per esercizio di attività pericolosa, riferita alla gestione dell'area di sosta prospiciente l'esercizio alberghiero.
4. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 10/04/2001, che ha rigettato la domanda. La Corte di appello ha qualificato la responsabilità addebitata al IG come da cose in custodia ed ha negato l'applicabilità alla fattispecie della norma di riferimento (art. 2050 cod. civ.), sia perché l'evento non derivava da un'attività posta in essere dal convenuto, ma da eventi naturali, sia perché non era risultata la gestione di un parcheggio per il quale fosse contemplata la presa in consegna i veicoli o il pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata della sosta. In altri termini, secondo il giudice di appello, l'evento derivava dalla scelta dell'infortunato di avventurarsi su un tracciato ghiacciato, agevolmente individuabile con l'uso della normale attenzione e prudenza.
4. IC CO ha proposto ricorso per Cassazione ed ha