Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/01/2023, n. 00212

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/01/2023, n. 00212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00212
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGNO L nata a SAN VINCENZO il 04/08/1950 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SILVIA SALVADORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 2.1 marzo 2022 (dep. il 10 aprile 2022) la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.) avanzata nell'interesse di L C in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2020 (irrevocabile il 12 febbraio 2021), con la quale ella è stata condannata alle pene ritenute di giustizia per il delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (commessi il 22 marzo 2018).

2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando - con un unico motivo l'omissione o la manifesta illogicità della motivazione (richiamando gli artt. 125 e 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).In particolare, ha addotto che la ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti, poiché: - l'avvocato C B - suo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio -, dopo l'interrogatorio cui la C si è sottoposta a seguito del ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini (di cui il detto difensore l'aveva resa edotta) e che aveva presentato memoria, l'aveva rassicurata, rappresentandole per le vie brevi che il Pubblico ministero avrebbe esercitato l'azione solo nei confronti della coindagata e che, in relazione alla posizione della C, sarebbe stata disposta l'archiviazione;
- a fronte dell'esercizio dell'azione penale anche nei suoi confronti, la ricorrente non ha avuto notizia né della fissazione dell'udienza preliminare né del disposto giudizio, essendo stata dichiarata assente a seguito delle notifiche nel domicilio eletto, presso l'avv. B, che non le ha mai rappresentato niente, ed anzi ha abbandonato la difesa (peraltro, anche in altro procedimento), non partecipando ad alcuna udienza, non presentando la lista dei testimoni, e non comunicando alla C neppure la richiesta di pagamento dei compensi avanzata (sempre presso il domicilio eletto) da parte dell'avv. Mario Rossi per l'attività svolta quale difensore d'ufficio (rectius: nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;
cfr. verbale dell'udienza del 29 ottobre 2020) in relazione alle quali il 18 giugno 2021 la C ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo;
- soltanto il 9 giugno 2021 l'avv. B ha dato notizia alla ricorrente dell'emissione di un ordine di carcerazione per la pena a lei inflitta all'esito del procedimento;
Pertanto, ad avviso della difesa, la mancata conoscenza da parte della ricorrente della celebrazione del giudizio sarebbe incolpevole, poiché determinata dal comportamento in violazione delle regole deontologiche posto in essere dal suo difensore, cui ella invece aveva costantemente richiesto notizie del procedimento, ricevendo false rassicurazioni (dato questo non smentito dagli elementi probatori in atti e confermato dalla successiva assenza in udienza del difensore anche nell'udienza relativa ad altro procedimento);
la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato sarebbe illogica poiché sarebbe fondata sul fatto che la C è già stata sottoposta ad altri procedimenti penali e non avrebbe considerando che ella è un soggetto in età avanzata di cultura medio bassa (ed è stata peraltro assolta da altra imputazione di bancarotta per distrazione);
e, comunque, il Giudice di merito avrebbe omesso l'accertamento della conoscenza da parte dell'imputata del procedimento e dell'abbandono di difesa da parte del suo difensore.
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