Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/05/2022, n. 15566
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9233/2017 R.G. proposto da: F C, rappresentato e difeso dall'avvocato P L per procura a margine del ricorso;-ricorrente- contro MAURIZIO CAPRA;-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 945/2016, depositata il 10/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9233/2017 Numero sezionale 396/2022 1. Nel corso dell’esecuzione per il rilascio di un immobile occupato Numero di raccolta generale 15566/2022Data pubblicazione 16/05/2022 da F C, l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Brescia nominava M C custode dei beni mobili ivi presenti. Successivamente, il giudice dell’esecuzione autorizzava il custode a trasferire i suddetti beni presso un depositario professionale (C s.r.l.), al quale lo stesso custode corrispondeva la somma di € 10.320,00, quale corrispettivo per il periodo dal 14 luglio al 31 dicembre 2005. Per la restituzione di detta somma, Capra otteneva, dal Tribunale di Brescia, un decreto ingiuntivo nel confronti del Cassano, il quale vi si opponeva, deducendo di aver chiesto invano la restituzione dei beni in discorso, dapprima (nel giugno del 2005) al Capra e successivamente (in data 20.7.2005) anche a C s.r.l.. Il giudice di primo grado rigettò l’opposizione, osservando come, per consentire al Capra di restituire i beni al loro proprietario nel giugno 2005 (quando ancora non erano stati consegnati al depositario C), sarebbe stata necessaria una modifica del provvedimento autorizzativo del Tribunale, e, quanto al successivo rifiuto, che esso era legittimato dal diritto di ritenzione in capo al custode e al depositario, in mancanza del pagamento dell’intero corrispettivo dovuto da parte del Cassano. Quest’ultimo impugnava, quindi, la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello bresciana, deducendo l’illegittimità del rifiuto e l’insussistenza del diritto di ritenzione, ma i giudici di secondo grado confermavano la sentenza del Tribunale, argomentando che, a fronte della mancata dimostrazione della disponibilità al pagamento dell’intero corrispettivo dovuto, legittimamente il custode (e, per lui, il depositario) aveva denegato la restituzione delle cose, in forza del diritto di ritenzione spettantegli ex artt. 2761 e 2756, comma 3, c.c. Propone ricorso per cassazione F C, affidato a tre motivi. È rimasto intimato M C. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9233/2017 Numero sezionale 396/2022 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza Numero di raccolta generale 15566/2022Data pubblicazione 16/05/2022 per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., con riguardo al passaggio della motivazione nel quale si afferma che “a tali puntuali argomentazioni del primo giudice l’appellante non ha invero controbattuto replicando con specifici motivi di gravame, nonostante l’onere avuto a norma dell’art. 345 c.p.c. ma si è limitato sterilmente a reiterare le doglianze svolte in primo grado”. Il motivo è infondato. Al di là dell’imprecisione nel richiamo all’art.345 c.p.c. in luogo dell’art. 342 c.p.c. (il quale ultimo fa riferimento alla specificità dei motivi di gravame, menzionata dai giudici di secondo grado), vi è che - come notato dallo stesso ricorrente - l’affermazione in discorso non si è tradotta in una statuizione di inammissibilità dell’appello, ma ha rappresentato unicamente la premessa per un rigetto nel merito dello stesso, peraltro (come subito si dirà) sufficientemente motivato mediante il riferimento (adesivo) alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado. 3. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 1768 e 1771 c.c., e 66 e 609 c.p.c.. Si afferma che, con riferimento al motivo d’appello relativo all’illegittimo diniego del Capra di restituire, nel giugno 2005, i beni da lui detenuti al loro legittimo proprietario, la Corte d’Appello non si sarebbe espressa nel merito, in forza di una valutazione di carenza di specificità del motivo medesimo. Quanto all’art. 342 c.p.c., poiché - come detto - la Corte d’appello di Brescia non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, il motivo andava veicolato propriamente attraverso la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., tra l’altro con la specificazione della avvenuta reiterazione dello stesso in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado (Cass., n. 41205/2021, ha affermato, al riguardo, che “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9233/2017 appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di Numero sezionale 396/2022Numero di raccolta generale 15566/2022 appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad Data pubblicazione 16/05/2022 individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni”). Sotto questo profilo il motivo è, pertanto, inammissibile (si veda anche Cass., n. 22759/2014, alla cui stregua “l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.”). Per quel che riguarda la censura relativa alla violazione delle altre disposizioni sopra richiamate, la Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva negato, in quanto ininfluenti, le istanze istruttorie volte a dimostrare che il Cassano aveva chiesto la restituzione dei beni nel giugno 2005, sul presupposto che - in ogni caso - egli non risultava aver domandato la revoca del (già intervenuto) provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva autorizzato il custode al deposito dei beni suddetti presso la C s.r.l. A dire del ricorrente, “il bene doveva essere restituito al proprietario che ne faceva richiesta (..), sicché in nessun caso era necessario un provvedimento autorizzativo da parte del Tribunale benché egli [sic] avesse in precedenza autorizzato (e non ordinato) il Capra a rivolgersi al depositario professionale” (pag. 14 del ricorso). Pertanto, “la semplice richiesta del proprietario era sufficiente per riavere presso di sé i beni” (ibidem). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9233/2017 Numero sezionale 396/2022 Si legge nella motivazione di Cass., n. 21734/2010 che “colui che Numero di raccolta generale 15566/2022Data pubblicazione 16/05/2022 assume la custodia diviene depositario per conto del proprietario, il quale, con il rifiuto a ritirare gli oggetti, consente ope legis all’applicazione della norma di cui all’art. 1766 c.c., dato che il deposito è il contratto con il quale una delle parti riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. Il deposito, continua la sentenza, “si presume gratuito per la prima parte dell’art. 1767 c.c., salvo il concorso di speciali circostanza che facciano desumere una diversa volontà delle parti, sicché il depositario risponde della diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1768 c.c.”. E ancora: “l’affidatario è tenuto, nei confronti dell’esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento”. Orbene, anche a voler ritenere che il custode non avesse il potere di rifiutare la consegna dei beni mobili al rispettivo titolare, in mancanza di un provvedimento in tal senso del giudice dell’esecuzione, resta il fatto che la sentenza di secondo grado appare comunque validamente sorretta dalla ratio decidendi legata alla titolarità, in capo al depositario, del diritto di ritenzione ex artt. 2756, comma 3, e 2761, comma 4, c.c., in mancanza dell’integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio. Tale considerazione vale, infatti, a giustificare la mancata restituzione dei beni sia da parte del custode Capra, in occasione della prima richiesta allegata dal ricorrente (del giugno 2005), sia da parte del depositario C s.r.l., in occasione della successiva richiesta del luglio dello stesso anno.
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