Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/12/2019, n. 32500
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15864-2018 proposto da: B P D, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE N
9, presso lo studio dell'avvocato R M A P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
F B, F C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, M F;
- controricorrenti -
nonchè
contro
F C;
- intimati -
avverso la sentenza n. 529/2018 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;RG 15864/2018 Rilevato che :
1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2018 P D B ricorre per la cassazione della sentenza da numero 529/2018, pubblicata il 23 marzo 2018, pronunciata in una causa in cui egli era stato convenuto per il risarcimento del danno conseguente alla rottura delle trattative instaurate con gli attori, B e C F, detentori delle quote della società CBF (qui intimati), in relazione alla compravendita di quote di una società a , responsabilità limitata, il cui patrimonio fondamentale era costituito da un capannone industriale, in tesi non andate a buon fine per ingiustificato recesso del convenuto qui ricorrente. Il ricorso è affidato a 3 motivi cui resistono gli intimati per dedurre in via principale l' inammissibilità del ricorso sotto più profili.
2. La Corte d'appello di Torino, riformando totalmente la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non sussistere la responsabilità in capo al ricorrente, quanto all'eccezione preliminare processuale ex articolo 342 cod.proc.civ. fondata sulla mancanza di specificità dell'atto d'appello, riteneva che dal tenore dell'atto fossero chiaramente desumibili le censure mosse alle valutazioni svolte dal giudice di primo grado;
quanto al merito, rilevava che le parti, da giugno a dicembre 2010, avevano intrattenuto via via vari rapporti dai quali si poteva desumere che la trattativa si fosse concentrata sulla cessione delle quote relative all' intero capitale della società e che il commercialista, il 18 dicembre 2010, dopo la indicazione del prezzo finale, non aveva invece risposto alla proposta finale del 22 dicembre 2010 e aveva fatto successivamente intendere che non era più interessato all'affare, ledendo l'affidamento che si era ingenerato nelle parti venditrici sulla sua conclusione. Il ricorrente produceva memorie.
Considerato che :
1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. si denuncia la
VIALE DELLE MILIZIE N
9, presso lo studio dell'avvocato R M A P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
F B, F C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, M F;
- controricorrenti -
nonchè
contro
F C;
- intimati -
avverso la sentenza n. 529/2018 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;RG 15864/2018 Rilevato che :
1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2018 P D B ricorre per la cassazione della sentenza da numero 529/2018, pubblicata il 23 marzo 2018, pronunciata in una causa in cui egli era stato convenuto per il risarcimento del danno conseguente alla rottura delle trattative instaurate con gli attori, B e C F, detentori delle quote della società CBF (qui intimati), in relazione alla compravendita di quote di una società a , responsabilità limitata, il cui patrimonio fondamentale era costituito da un capannone industriale, in tesi non andate a buon fine per ingiustificato recesso del convenuto qui ricorrente. Il ricorso è affidato a 3 motivi cui resistono gli intimati per dedurre in via principale l' inammissibilità del ricorso sotto più profili.
2. La Corte d'appello di Torino, riformando totalmente la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non sussistere la responsabilità in capo al ricorrente, quanto all'eccezione preliminare processuale ex articolo 342 cod.proc.civ. fondata sulla mancanza di specificità dell'atto d'appello, riteneva che dal tenore dell'atto fossero chiaramente desumibili le censure mosse alle valutazioni svolte dal giudice di primo grado;
quanto al merito, rilevava che le parti, da giugno a dicembre 2010, avevano intrattenuto via via vari rapporti dai quali si poteva desumere che la trattativa si fosse concentrata sulla cessione delle quote relative all' intero capitale della società e che il commercialista, il 18 dicembre 2010, dopo la indicazione del prezzo finale, non aveva invece risposto alla proposta finale del 22 dicembre 2010 e aveva fatto successivamente intendere che non era più interessato all'affare, ledendo l'affidamento che si era ingenerato nelle parti venditrici sulla sua conclusione. Il ricorrente produceva memorie.
Considerato che :
1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. si denuncia la
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