Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/05/2020, n. 10202
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12675-2015 proposto da: LIDO "LO SCOGLIO" S.A.S. DI B M & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA VECCHIA
657, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa dall'avvocato S N;
- ricorrente -
2019 contro 2341 D'O S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAVOUR
221, presso lo studio degli avvocati F F e L S, che la rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2199/2014 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 06/05/2014 R.G.N. 8300/2012. R.G. n. 12675/2015 Adunanza camerale del 25 giugno 2019 RILEVATO che la Corte territoriale di Napoli, con sentenza depositata il 6.5.2014, ha accolto parzialmente l'appello interposto da Silvana D'Oro, nei confronti della S.a.s. Lido Lo Scoglio di B M & C., avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata resa il 19.2.2008, con la quale era stata, in parte, accolta (per la sola quota del TFR maturato nel 2007) la domanda della lavoratrice, volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 15.5.1985, con inquadramento nel 3° livello del CCNL per gli stabilimenti balneari e con la condanna della datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento dell'importo di Euro 224.172,61 a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso;
che, pertanto, in parziale riforma della predetta pronunzia, la Corte di Appello ha condannato la società al pagamento, in favore della D'Oro, della complessiva somma di Euro 24.676,62, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, nonché di quella di Euro 3.308,92 per trattamento di fine rapporto;
che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che le predette somme sono state così calcolate <
CCNL
Turismo, del quale il datore di lavoro ha dichiarato espressamente di fare applicazione»;
che per la cassazione della sentenza ricorre la S.a.s. Lido Lo Scoglio di B M & C., articolando due motivi;
che Silvana D'Oro resiste con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello «pronunziato d'ufficio sulla domanda di nullità del contratto a tempo determinato del 1992 e sulla sua conversione, mai formulata dalla lavoratrice, che ha esercitato l'azione di nullità in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a partire dall'anno 1997»;
pertanto, a parere della società ricorrente, i giudici di seconda istanza avrebbero pronunziato oltre i limiti della domanda proposta dalla D'Oro e dei fatti posti a fondamento della stessa, incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
2) la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la
FLAMINIA VECCHIA
657, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa dall'avvocato S N;
- ricorrente -
2019 contro 2341 D'O S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAVOUR
221, presso lo studio degli avvocati F F e L S, che la rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2199/2014 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 06/05/2014 R.G.N. 8300/2012. R.G. n. 12675/2015 Adunanza camerale del 25 giugno 2019 RILEVATO che la Corte territoriale di Napoli, con sentenza depositata il 6.5.2014, ha accolto parzialmente l'appello interposto da Silvana D'Oro, nei confronti della S.a.s. Lido Lo Scoglio di B M & C., avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata resa il 19.2.2008, con la quale era stata, in parte, accolta (per la sola quota del TFR maturato nel 2007) la domanda della lavoratrice, volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 15.5.1985, con inquadramento nel 3° livello del CCNL per gli stabilimenti balneari e con la condanna della datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento dell'importo di Euro 224.172,61 a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso;
che, pertanto, in parziale riforma della predetta pronunzia, la Corte di Appello ha condannato la società al pagamento, in favore della D'Oro, della complessiva somma di Euro 24.676,62, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, nonché di quella di Euro 3.308,92 per trattamento di fine rapporto;
che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che le predette somme sono state così calcolate <
CCNL
Turismo, del quale il datore di lavoro ha dichiarato espressamente di fare applicazione»;
che per la cassazione della sentenza ricorre la S.a.s. Lido Lo Scoglio di B M & C., articolando due motivi;
che Silvana D'Oro resiste con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello «pronunziato d'ufficio sulla domanda di nullità del contratto a tempo determinato del 1992 e sulla sua conversione, mai formulata dalla lavoratrice, che ha esercitato l'azione di nullità in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a partire dall'anno 1997»;
pertanto, a parere della società ricorrente, i giudici di seconda istanza avrebbero pronunziato oltre i limiti della domanda proposta dalla D'Oro e dei fatti posti a fondamento della stessa, incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
2) la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la
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