Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 13092

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 13092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13092
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Enrico Zurli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 marzo 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, con cui l'imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 10-ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena - condizionatamente sospesa - di un anno di reclusione. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis richiamato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione per il residuo reato.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale, l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno, nel ragionamento seguito, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di verifica della colpevolezza dell'imprenditore che venga meno ai propri obblighi tributari. La giurisprudenza citata dai giudici d'appello, infatti, sarebbe inconferente, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione che, nella cessione di beni mobili, si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione della merce. Pertanto, in un'azienda come AtlaCoop, che svolge attività di produzione di macchinari per la realizzazione di infissi in pvc nonché produzione degli stessi infissi, non sarebbe neppure pensabile che l'emissione della fattura possa avvenire al momento della riscossione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la crisi finanziaria che ha colpito l'azienda non proveniva da lontano ma, come riferito dal teste BU, è sorta con il concordato preventivo del cliente Consorzio Etruria ed è continuata con la crisi dell'intero settore dell'edilizia. Secondo la difesa il ragionamento seguito dai giudici d'appello è erroneo, poiché riduce la complessa e articolata realtà imprenditoriale alla logica dell'out-out: o l'imprenditore adempie o l'imprenditore chiude, con buona pace dei lavoratori e dei creditori stessi. Al contrario, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le emersioni dibattimentali, da cui emergerebbe chiaramente come l'imputato abbia agito al solo scopo di salvare la propria attività, consapevole che, più tardi, una volta passata la crisi, avrebbe potuto adempiere. Così argomentando, i giudici d'appello si sono discostati, secondo la difesa, dai canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità nelle ipotesi di crisi aziendale non imputabile all'agente. Non si sarebbe considerato che: a) la crisi della società non è imputabile all'imputato, perché è

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