Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/1983, n. 3433
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Competente ad emettere i provvedimenti di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati o divorziati è il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, alla cui Competenza l'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (come modificato dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151) - nel disporre che sono emanati dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è "espressamente" stabilita la Competenza di una diversa autorità giudiziaria - attribuisce, per quanto riguarda l'Esercizio della potestà sui figli minori, i soli provvedimenti contemplati dagli artt. 303, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 cod. civ., norme tutte disciplinanti l'Esercizio della potestà sotto profili diversi da quello suindicato e postulanti sempre, ove la potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, la convivenza di costoro. ( V 961/82, mass n 418830; ( Conf 1551/83; ( contra 2860/82, mass n 420747).*