Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/04/2022, n. 11126
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Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - Dott. G G - Consigliere - Ud. 12/01/2022 - Dott. L A - Consigliere - CC Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere - R.G.N. 12689/2017 Dott. L V - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12689-2017 proposto da: ENI SPA, elettivamente domiciliata in Venezia, Piazzale Roma n.468/B presso lo studio dell'avv.to ROBERTO LONGANESI CATTANI che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ERG SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;
- controricorrente e ricorrente incidentale - sul ricorso 12689-2017 proposto da: Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 1 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso la sentenza n. 1352/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. L V;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda di ENI S.p.A. proposta nei confronti di ERG S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di gasolio in virtù di due distinti contratti aventi ad oggetto la vendita del carburante per 30.000 tonnellate. All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado motivava il rigetto della domanda sulle seguenti considerazioni: si doveva procedere alla verifica della sussistenza o meno del ritardo da parte di ERG nell'adempimento dell'obbligazione di consegna di cui alla clausola sub 6 del contratto, detta clausola prevedeva obbligazioni a carico di entrambe le parti, individuando un periodo di cancello per il ritiro posto a garanzia del venditore, nel senso che la presentazione della nave oltre detto periodo esonerava il venditore dal rispetto dei termini stabiliti, con onere per il compratore di fornire almeno tre giorni lavorativi prima del primo giorno di cancello l'atto di nomina della nave destinata a ricevere il carico, le istruzioni documentarie e la destinazione. Ciò premesso appariva evidente come l'adempimento dell'onere era necessariamente prodromico rispetto all'assolvimento dell'obbligo di consegna da parte del venditore. Nella specie, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale in relazione al contratto n. 8544 era emerso che Eni aveva correttamente adempiuto all'obbligazione di fornire i dati ma solo in data 28 marzo 2003 e, dunque, con otto giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati, mentre la controparte aveva adempiuto all'obbligazione di consegna del carico il 3 aprile, dunque, oltre il termine di tre giorni. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 2 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 In relazione all'altro contratto n. 8556 le istruzioni erano state fornite da Eni solo il 3 aprile 2003, con 13 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti, mentre ERG aveva effettuato il carico il 5 aprile entro il termine previsto di tre giorni. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti il giudice di primo grado rigettava la domanda relativa al pagamento delle controstallie e quella di risarcimento di danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto 8544 in quanto si trattava di danno da ritardato adempimento e non da risoluzione per grave inadempimento e, dunque, non era applicabile l'articolo 1518 c.c. invocato dall'attrice bensì l'articolo 1223 c.c. con onere per la parte inadempiente della prova dell'effettività del pregiudizio subito. Nella specie ENI non aveva fornito prova di tale pregiudizio in quanto non aveva dimostrato di aver contrattato il prezzo di rivendita del gasolio a condizioni peggiorative in conseguenza del ritardo o di aver perso occasioni di vendita immediata del gasolio. Peraltro, la parte attrice non aveva prodotto i contratti di vendita del gasolio e non aveva consentito l'accertamento della sussistenza del nesso causale del ritardo con il danno invocato.
2. Avverso la suddetta sentenza Eni S.p.A. interponeva appello.
3. Si costituiva in giudizio ERG S.p.A.
4. La Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello. Con il primo motivo di appello ENI deduceva l'omesso, insufficiente ed errato esame da parte del Tribunale di importanti questioni di fatto e di diritto. La decisione del giudice sarebbe stata frutto di una acritica operazione di copia e incolla di alcuni passaggi degli scritti difensivi di erg mentre le risultanze dell'istruttoria per testi sarebbero state assunte in spregio del principio del prudente apprezzamento della prova, ignorando il perdurante doloso ritardo da parte di erg nell'obbligazione di consegna assunta e trascurando la Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 3 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 valutazione comparativa in termini di proporzionalità e buona fede tra i comportamenti delle parti. Secondo il giudice del gravame, il primo motivo di appello era inammissibile per la genericità della sua formulazione che non garantiva la precisa individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo grado da devolvere al riesame in appello, mancando dunque del requisito della specificità di cui all'articolo 342 c.p.c. Quanto ai restanti due motivi, appariva prioritaria la trattazione del terzo, relativo alla violazione dell'articolo 1518 c.c. e dell'articolo 1223 c.c. La Corte d'Appello condivideva la motivazione del primo giudice e confermava la non applicabilità al caso di specie dell'articolo 1518 c.c. e, dunque, poneva a carico di ENI l'onere della prova del danno. Doveva, dunque, trovare applicazione l'articolo 1223 c.c. e l'attrice non aveva assolto l'onere della prova, non essendo sufficiente il raffronto tra il prezzo di mercato del gasolio nel periodo del presunto ritardo. Dovevano invece provarsi i prezzi di rivendita applicati all'acquirente finale e le modalità stabilite nei contratti di fornitura e, dunque, non era possibile verificare il nesso causale tra il ritardo nella consegna e il danno. Le stesse fatture prodotte da Eni facevano riferimento alle condizioni del contratto di fornitura esistenti tra le parti (e non prodotte agli atti) così come le testimonianze acquisite non aveva portato elementi utili. Nessuna violazione dell'articolo 116 c.p.c. era ravvisabile nella sentenza di primo grado, avendo il Tribunale tenuto conto pienamente delle risultanze probatorie. Il rigetto del terzo motivo di appello assorbiva il secondo, in quanto in mancanza della prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e l'inesatto inadempimento era irrilevante soffermarsi sull'accertamento della sussistenza o meno di quest'ultimo. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 4 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 4. Eni S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
5. Erg S.p.A. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
6. Entrambe le parti in prossimità dell'udienza hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è