Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11083

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11083
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21373-2022 proposto da: A A M;
A G già legale rappresentante e socio accomandatario della cessata Società Camping Le Betulle Di A G C. S.a.s.;
A E;
B P quale titolare dell'impresa individuale Sinergia di B P , succeduta alla Società Sinergia S.a.s. di B P;
B L;
R V, legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spring S.r.l., incorporante per fusione per incorporazione della Società Spring Capital S.r.l.;
B C;
B R;
B C M;
B H J G M;
B W;
B A;
B R, amministratore unico e legale rappresentante della Società Errepi s.p.a. (incorporante la società S.Im.Co. S.r.l. );
Bruna Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - G, legale rappresentante e amministratore unico della Società MBH S.p.a.;
C M;
C S;
C C F, amministratore unico e legale rappresentante della Società G.B. Consulting s.r.l.;
C G;
V R, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società MAD S.r.l., già D.P.C.S. s.r.l., già Società LOGU S.r.l. in liquidazione;
C L;
C E;
C F , presidente del consiglio di a mminis trazione e legale rappresentante della Società Risorse S.R.L., già Risorse S.a.s. di Chianello Pasquale e C.;
C G;
C M;
C R;
C C;
C G;
F B G;
F O M;
F L;
F S e N R , legali rappresentanti della società Almarise Società Semplice;
Forneris Gianluca, amministratore e legale rappresentante della Società Forneris Giovanni s.r.l., a sua volta amministratrice e socia accomandataria della Società TRADE – S.A.P.A.;
Furst Emanuele;
Giardiello Vincenzo;
Greco Vilma;
Grieco Pasqualino;
Loreti Lorenzo Andrea Jacopo;
Losa Carlo;
Mantica Patrizia;
Martino Teresio;
Masiero Giovanna;
Marcolini Aldo , a mministratore u nico e legale rappresentante della In.Ce. S.r.l.;
Musci Maria Pia;
Pascolati Roberto Elvio;
Pesarini Mariano;
Principe Luciano, amministratore u nico e legale rappresentante della Ro.Al. S.r.l.;
Rategni Alessandro, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di Alessandro Rategni C.;
Sola Marino, già socio della cessata Società Safe Haven S.n.c. di Alessandro Rategni C.;
Rendinella Gabriele;
Rossi Di Montelera Ernesto;
Scotti Paola Maria, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di Paola Maria Scotti C. S.a.s. in liquidazione;
Garbi Marco, in qualità di ex socio dell’ormai cessata Società L'Approdo di Paola Maria Scotti C. S.a.s. in liquidazione;
Secomandi Maurizio, legale rappresentante e amministratore unico della Società Orma S.r.l.;
Sommariva Elena Bianca;
Trucchi Stefania Iade;
Valisi Patrizia, legale rappresentante e Amministratore Unico della Società Pa.Mi. S.r.l.;
Verda Vittorio;
Vitali Fabiola;
Voglino Cesarina;
Voglino Silvana;
Zucchetti Luca Paolo Maria;
Parravicini Antonella;
Turkmen Atila, non in proprio e personalmente bensì nella duplice qualità di chairman e legale rappresentante della società di diritto turco ATM Yatcilik Ve Turizm Isletme Anonim Sirketi, nonché di procuratore generale e legale rappresentante della Società di diritto panamense Marine Properties Yachting Ltd, Inc.;
Società Comar s.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Littardi Riccardo;
D'Alfieri Daniela, in persona del procuratore g enerale sig. M R;
M L;
C L quale erede del sig. C N;
Società Bagni Doria s.r.l., già i ng. Sicardi Costruzioni s.p.a., in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione e legale rappresentante i ng. S G;
Istituto Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. in persona del d irettore Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - generale dr. M T;
T L E;
C L ;
elettivamente domiciliati in Roma, Via Arenula 16, presso lo studio dell'avvocato F D, rappresentati e difesi dall'avvocato G P;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindacopro tempore;
nonché

contro

ACQUAMARE S. r . l ., con socio unico, già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento ACQUAMARE S. r . l . in liquidazione, in persona del curatore avv. M A;
PORTO DI IMPERIA S.p.a., già in persona del legale rappresentante in carica;
Fallimento PORTO DI IMPERIA S. p . a . , in persona dei c uratori in carica;
GO IMPERIA S. r . l . ;
GENERALI ITALIA S. p . a ., già INA ASSITALIA S.p.a., in persona del procuratore speciale Generali Business Solution;
ASSICURATORI DEI LLOYD'S , in persona del procuratore speciale del legale rappresentante generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s;
B L ;
B A ;
C M C;
C C ;
C L ;
E C R ;
F C e P A nella qualità di soci amministratori della Bipas S.r.l.;
F C ;
G D ;
G G;
G M ;
G L nella qualità di socio accomandatario della Società L'Approdo di Luca Guidone C. S.a.s.;
G S nella qualità di amministratore unico della DuePiùDue S.r.l.;
Marchini Riccardo nella qualità di socio amministratore della Società Immobiliare Zar S.n.c. di Marchini R. C.;Mottin Luca Antonio;
Mottin Matteo Mario ;
Novazzi Paola ;
Piccardo Maria Gina nella qualità di legale rappresentante della Nautilus S.r.l.;
Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - Piovera Giorgio;
Rendinella Claudio ;
Rossi Carlo ;
Rossi Mauro ;
Saldutti Raffaele;
Salone Anna Rita;
Sebastiani Paolo ;
Tromba Sergio Timoteo;
Veronese Tiziano ;
Solemare di Brion Mirella C. S . a . s . in persona dell’accomandatario Brion Mirella;
Simex S . r . l . in persona dell’amministratore unico Bonomini Ennio;
Extension S. r . l . in persona dell’amministratore unico, procuratore speciale e legale rappresentante Parlatore Biagio;
Ongaro Gianfranco ;
Varaldo Anna ;
Varaldo Guido;
-intimati– per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 181/2013 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale conclude affinché la Corte dichiari la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

RITENUTO CHE

1.- I suindicati ricorrenti , insieme a d altri, nell’anno 2013 , introducevano davanti al Tribunale di Imperia un giudizio inteso ad ottenere, tra l’altro, la condanna del Comune di Imperia al risarcimento dei danni a loro dire derivati dalle condotte attive ed omissive tenute dall’ente territoriale e da ACQUAMARE S.R.L. e PORTO DI IMPERIA S.P.A., entrambe dichiarate fallite,da pronunciare anche nei confronti di Assicuratori dei Lloyd's, Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia e Go Imperia s.r.l. , chiamat e in causa , a ssumen d o l’illiceità di tali condotte in quanto arrecanti pregiudizio alla libertà negoziale, al patrimonio e segnatamente al diritto di godimento dei posti barca, e relative pertinenze, siti nel nuovo porto turistico di Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 5 - Imperia, oggetto di contratti, posti in essere in presenza di gravissime problematiche, non sol tant o giuridiche, inerenti la realizzazione della struttura portuale, dolosamente o comunque colpevolmente taciute dalle controparti, problematiche le quali in un primo momento avevano di fatto azzerato il valore commerciale dell’acquisto, oltre che la funzionalità dei posti barca, e successivamente avevano portato alla perdita definitiva di ogni diritto sui predetti beni immobili, in conseguenza della disposta decadenza della concessione demaniale in forza della quale gli stessi erano stati realizzati. 2.- L'azione veniva esercitata adducendo che i contratti di concessione dei diritti di godimento cinquantennali aventi ad oggetto posti barca e pertinenze, stipulati con l e predette società , erano da dichiararsi invalidi per l'esistenza di plurimi vizi o comunque andavano risolti e che dei danni conseguenti doveva rispondere, unitamentealle società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, il C omune di Imperia, anch’essoconvenuto in giudizio, al qual e erano parimenti imputabili le problematiche, di natura civilistica, penale ed amministrativa, che avevano riguardato il realizzando porto turistico e portato all'annullamento della concessione. 3.- I ricorrenti d educevano che, nell’anno 2006, il Comune a veva accordato a PORTO DI IMPERIA S.P.A., società partecipata per un terzo dal Comune ligure, una concessione demaniale marittima per la realizzazione, in cinque anni, del nuovo porto turistico di Imperia – San Maurizio e, successivamente, la gestione di esso per cinquant’anni, e che l’appalto dei lavori era stato conferito da detta società ad ACQUAMARE S.R.L., società facente parte del “ Gruppo Acqua Marcia”, riconducibile all’imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone. 4.- Deducevano, inoltre, che cont estualmente al conferimento dell’appalto la società ACQUAMARE era diventata titolare di un terzo Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 6 - delle azioni di PORTO DI IMPERIA S.P.A., che Il corrispettivo accordato da quest’ultima alla appaltatrice consisteva nel diritto di godimento cinquantennale – pari alla durata della concessione demaniale - del settanta per cento del realizzato (posti barca, con pertinenze, posti auto e cave nautiche), nonché di edifici commerciali e residenziali (opere a terra) e che, nell’anno 2007, la società ACQUAMARE dava inizio ai lavori e, nell’anno 2010, completate soltanto le opere a mare (moli, pontili e parcheggi), aveva avv iato la commercializzazione dei posti barca e relative pertinenze. 5.- Deducevano, altresì, gli odierni ricorrenti che, assieme ad altri, avevano conseguito la disponibilità di posti barca e pertinenze in forza di contratticonclusi con le società ACQUAMAR E e PORTO DI IMPERIA , dietro versamento di “ ingenti somme ” . T ale era il senso economico della operazione degli “acquirenti”, i quali erano tenuti a concludere, direttamente con la società PORTO DI IMPERIA, gestore dell’area portuale, i cd. “ contratti di utenza” relativi agli oneri dovuti annualmente per ciascun posto barca e per i servizi di gestione dell’approdo forniti dalla società. 6.- Deducevano, infine, che i lavori di costruzione del porto erano stati interrotti, essendo state realizzate le sole opere a mare, che erano sorti svariati contenziosi e giudizi tra il Comune di Imperia e le altre società interessate all’opera, finanche di natura penale, essendo stato l’imprenditore C B indagato, con collaboratori del Gruppo Acqua Pia Marcia, amministratori della società PORTO DI IMPERIA, Sindaco e dipendenti comunali, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e sottoposto per molti mesi a carcerazione preventiva, avendo, il Comune disposto, nel 2014, la decadenza della concessione demaniale accordata alla società PORTO DI IMPERIA, successivamente dichiarata fallita come la società ACQUAMARE, ed avendo il TAR ed il Consiglio di Stato, negli anni successivi, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, Ric. 2022 n. 21373 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 7 - decisione che benché travolga definitivamente i diritti di godimento sui posti barca e relative pertinenze non solleva gli odierni ricorrenti dall’obbligo di pagare i canoni pattuiti. 7.- Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia si costituivano il Comune di Imperia, le società convenute nonché le chiamate in causa INA ASSITALIA S.P.A., ora GENERALI ITALIA S.P.A. nonché ASSICURATORI DEI LLOYD’S, ed il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell' a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 8.- In ragione della proposizione di tale eccezione, gli attori nel giudizio di merito, pur dichiarando di reputare la stessa infondata, hanno proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ., chiedendo la declaratoria della giurisdizione dell’a.g.o., essend o competente a decidere la controversia il Tribunale di Imperia. 9.-Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
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