Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/01/2007, n. 1

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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è validamente redatto e non è affetto da assoluta indeterminatezza il capo di incolpazione in cui il comportamento ascritto all'incolpato faccia riferimento ad una serie di episodi stralciati, a mero titolo esemplificativo, da quelli ben più numerosi evidenziati dalla relazione ispettiva, non derivando da tale modalità di redazione alcuna limitazione dell'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, al quale vengono rivolte specifiche contestazioni, anche se relative ad un numero di episodi più ristretto rispetto a quelli risultanti dai verbali di ispezione.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non può essere configurata per effetto della semplice violazione della norma di legge, richiedendosi per la configurabilità dell'illecito disciplinare la ricorrenza di tre elementi : 1) un elemento oggettivo (la violazione di una norma di condotta); 2) uno soggettivo (che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa) ed infine 3) un elemento esterno, consistente nel fatto che la violazione incida negativamente sulla credibilità del singolo magistrato ovvero sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura ritenendo che il giudizio non avesse consentito di ravvisare nei comportamenti inosservanti delle regole ascritti al giudice delegato - consistenti per lo più nella nomina di coadiutori del curatore in procedure di scarsa remunerazione, o senza il parere del comitato dei creditori - alcuna finalità diversa da quella di una migliore gestione delle procedure, e si fosse risolto nell'addebitare all'incolpato, giudice presso la sezione fallimentare di un grande tribunale, un inconsapevole contributo al discredito diffusosi intorno all'operato della sezione fallimentare, omettendo ogni specifica indagine circa l'elemento soggettivo ed il rapporto di causalità tra la condotta del giudice incolpato e la situazione generale emersa dall'operato di tutti i componenti della stessa sezione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/01/2007, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dott. NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso il prof. avv. NOME2,
che lo rappresenta e difende per procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

e
PROCURATORE GENERALE DELLO STATO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 5, pubblicata il 27 aprile 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2006 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;

udito l'avv. prof. NOME2;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della relazione ispettiva in data 3 marzo 2003 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. NOME1, giudice presso la sezione fallimentare del Tribunale di LOCALITA2, incolpandolo di aver gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo, altresì, il prestigio delle funzioni esercitate nonché quello dell'intero Ordine Giudiziario, per aver moltiplicato in modo ingiustificato ed arbitrario nell'ambito delle procedure concorsuali delle quali era giudice delegato, incarichi professionali di vario tipo nominando coadiutori, esperti, stimatori, collaboratori, consulenti e periti oltre le reali esigenze delle singole procedure omettendo ogni interpello del comitato dei creditori;
di aver attribuito questi incarichi quasi esclusivamente ad un ristretto gruppo di professionisti;
di aver inciso pesantemente sugli oneri prededucibili aggravando inutilmente il costo delle procedure;
di aver liquidato i relativi compensi con decreti monocratici immotivati impedendo così ogni possibile controllo attraverso l'esercizio delle impugnazioni endofallimentari da parte dei controinteressati.
A tal fine si indicavano, a titolo esemplificativo: a) il fallimento della S.p.A. NOME3, b) il fallimento
della NOME4 S.p.A. c) il
fallimento della NOME5 s.r.l., d) il
fallimento della NOME6 S.p.A., e) il fallimento della NOME7 S.p.A., f) il fallimento della NOME5 s.r.l. per un diverso illecito, g) il fallimento della
NOME8 s.r.l., h) il concordato
preventivo della NOME9 S.p.A., i) il fallimento della NOME7 S.p.A. per un diverso illecito.
All'esito della compiuta istruttoria, con sentenza del 17 gennaio - 27 aprile 2006, la Sezione escludeva ogni rilievo disciplinare degli addebiti relativi al sistematico omesso interpello del comitato dei creditori, alla liquidazione in misura forfetaria dei compensi e all'autorizzazione ad effettuare spese eccessive o non addebitabili alla massa;
riteneva il NOME1 responsabile delle incolpazioni ascrittegli solo limitatamente alla nomina dell'Avv. NOME10 quale coadiutore giuridico del fallimento della NOME6, alla nomina del dott. NOME11 quale coadiutore del fallimento della NOME5 s.r.l. ed alla nomina del dott. NOME12
(erroneamente indicato in dispositivo come dott. NOME13) quale coadiutore del fallimento della NOME8, e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento;
lo assolveva da tutte le altre incolpazioni per essere rimasti esclusi i relativi addebiti;

specificava che l'entità della sanzione si giustificava per la mancanza di esposti specifici nei confronti dell'incolpato, per la difficile situazione operativa nella quale aveva esercitato le sue funzioni di giudice delegato, per il gravoso carico di lavoro da lui gestito, e, infine, per il suo profilo professionale e la sua persistente laboriosità documentata dai prospetti statistici acquisiti agli atti.
La Sezione Disciplinare rigettava preliminarmente l'eccezione di nullità del decreto di citazione per l'assoluta genericità del capo di incolpazione osservando che avevano formato oggetto di addebito solo i comportamenti descritti nella seconda parte dell'incolpazione introdotta dalla locuzione "a mero titolo esemplificativo";
quindi passava ad esaminare i fatti relativi alle singole procedure fallimentari enumerate e ravvisava l'illecito disciplinare unicamente con riferimento alle nomine dell'avv. NOME10, del dott. NOME11 e del dott. NOME12, in quanto tali nomine che erano state

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